Cassazione Civile, Ordinanza n. 22540/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione da parte del tribunale. La società ha proposto reclamo, poi dichiarato inammissibile dalla corte d'appello. In fatto, la corte territoriale ha rilevato che un primo reclamo telematico, inviato nell'ultimo giorno utile, risultava non visibile per un errore del gestore del servizio telematico; ha inoltre osservato che la parte non si era attivata con immediatezza per verificare l'esito del deposito e per chiedere tempestivamente la rimessione in termini, presentando l'istanza solo molti mesi dopo. Nel merito, la corte d'appello ha ritenuto che i bilanci prodotti non fossero attendibili e comunque non idonei a dimostrare il superamento dei requisiti dimensionali di esonero dal fallimento previsti dall'art. 1 l.fall., anche perché mancava l'indicazione di un credito rilevante vantato dalla controparte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 per avere la corte negato la tempestività del primo reclamo pur in presenza della documentazione di accettazione e trasmissione telematica; 2) violazione del medesimo art. 16-bis per averle addossato la prova del malfunzionamento del gestore, assumendo che tale prova gravasse invece su ufficio o contraddittori necessari; 3) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere escluso la rimessione in termini nonostante l'istanza fosse stata proposta, secondo la ricorrente, entro un termine ragionevole; 4) violazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall. per aver ritenuto insussistenti i requisiti di non fallibilità, nonostante la documentazione contabile e la relazione del curatore avrebbero dimostrato il contrario, e per non aver esercitato poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbiti i primi tre motivi e infondato il quarto, osservando che la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha condiviso l'apprezzamento della corte d'appello secondo cui i bilanci prodotti erano in parte non approvati e comunque inattendibili, perché non riportavano adeguatamente il credito azionato dalla creditrice, e dunque non erano idonei a provare tutti i requisiti dimensionali richiesti per l'esonero dal fallimento. La Corte ha ribadito che, nel procedimento prefallimentare, l'imprenditore è onerato della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità e che il giudice di merito decide sull'attendibilità e concludenza dei documenti prodotti, senza che il mancato esercizio di ulteriori poteri istruttori d'ufficio imponga una diversa soluzione. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. n. 179/2012 conv. con modif. dalla l. n. 221/2012
Regola il deposito telematico degli atti; la Corte ne richiama l'applicazione nel valutare la tempestività e l'esito del primo reclamo inviato telematicamente.
La rimessione in termini è evocata come rimedio esperibile solo ove la parte si attivi tempestivamente; nel caso concreto la Corte conferma il diniego per difetto di sollecita iniziativa della reclamante.
Richiamato in tema di onere della prova, con riferimento alla prova del malfunzionamento del sistema e della sussistenza dei requisiti di non fallibilità.
La parte che invoca l'esonero dal fallimento deve provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla norma.
Il mancato deposito di situazione patrimoniale aggiornata e bilanci attendibili opera in danno dell'imprenditore, onerato della prova della non fallibilità.
È la norma processuale richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi quattro motivi.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se apparente, perplessa o contraddittoria, non per mera insufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l'onere di indicare e riprodurre in ricorso i fatti e documenti decisivi.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito degli atti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro del contributo unificato richiamato per il versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare l'imprenditore che invoca l'esonero dal fallimento ha l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare, mediante documentazione contabile attendibile e completa.
- La valutazione dell'attendibilità dei bilanci e delle altre risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di nuova lettura del materiale probatorio; il ricorso per cassazione può censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
- La natura officiosa dell'istruttoria prefallimentare non trasforma il tribunale in un organo di ricerca autonoma della prova, soprattutto quando la parte onerata non deposita documentazione idonea o attendibile.
- La rimessione in termini richiede un comportamento diligente e tempestivo della parte che abbia subito un impedimento al deposito o alla notifica; il ritardo nell'attivarsi per verificare e sanare l'anomalia può legittimamente portare al suo diniego.
- Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la decisione impugnata ha dato conto, in modo non apparente, delle ragioni del proprio convincimento.
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