Cassazione Penale, Sentenza n. 00860/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta principalmente: (i) violazione del divieto di essere perseguiti due volte per lo stesso fatto e violazione della disciplina sulla riapertura delle indagini (richiamando art. 649 e art. 414 cod. proc. pen.), sostenendo che un precedente procedimento concluso con decreto di archiviazione aveva già valutato la stessa costruzione; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 633 cod. pen.) circa la configurabilità del reato di occupazione, perché il terreno sarebbe stato accertato come "proprietà" del Vommaro solo in un secondo momento e non sarebbe stato nel suo "possesso" al momento del fatto; (iii) tardività della querela (richiamando art. 120 cod. pen.), poiché lo sconfinamento sarebbe stato accertato il 6 luglio 2011 mentre la querela sarebbe stata presentata il 20 aprile 2012, oltre i tre mesi previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul primo motivo: ha accolto la censura relativa alla illegittima valutazione della Corte d'appello sul "medesimo fatto" rispetto al precedente decreto di archiviazione, riconoscendo che la motivazione dell'appello è carente sul punto e che la questione della riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) va verificata con un nuovo giudizio; perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, affermando che l'art. 633 cod. pen. tutela sia la proprietà sia il possesso; il terzo motivo (tardività della querela) è stato ritenuto aspecifico e non superabile in Cassazione per carenza di prove e allegazioni precise, con affermazione che, in assenza di elementi contrari, si presume tempestiva la querela dopo il chiarimento del 10 aprile 2012 da parte del Comune. La Corte ha altresì disposto che la Corte d'appello decida anche sulla liquidazione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 414 come norma che condiziona la riapertura delle indagini dopo un decreto di archiviazione: senza la necessaria autorizzazione, gli atti compiuti dopo l'archiviazione sono inutilizzabili e l'azione penale per lo stesso fatto è preclusa dall'ufficio che aveva chiesto l'archiviazione.
La Corte chiarisce che la norma tutela non solo il 'possessore' ma anche il 'proprietario' e, più in generale, qualsiasi altro rapporto con l'immobile che interessi la libertà e l'integrità del bene; quindi la protezione ricomprende sia la proprietà sia il possesso.
Richiamato nel ricorso in relazione al divieto di nuova perseguibilità, la Corte evidenzia che il decreto di archiviazione non ha autorità di cosa giudicata, ma produce un'efficacia preclusiva limitata che richiede l'osservanza delle regole per la riapertura delle indagini.
Citato come norma penale urbanistica (abuso edilizio) rispetto alla qualificazione della stessa condotta; la Corte rileva che la diversa qualificazione giuridica (abuso edilizio vs occupazione) non esclude l'applicabilità della disciplina sulla riapertura delle indagini se si procede per lo 'stesso fatto'.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il procedimento di legittimità si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale, conformemente alla procedura prevista.
Richiamato nel motivo relativo alla tardività della querela; la Corte tuttavia non ha accolto la censura per aspecificità delle allegazioni e per mancata prova del dies a quo, richiamando il principio per cui il termine di querela decorre dalla 'conoscenza certa' del fatto.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione non impedisce automaticamente che si proceda nuovamente sullo stesso fatto, ma impone il rispetto della disciplina sulla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.): senza autorizzazione le nuove indagini e i relativi atti possono essere inutilizzati e l'azione è preclusa dall'ufficio che aveva ottenuto l'archiviazione.
- La nozione di "stesso fatto" comprende le componenti oggettive della condotta (evento, modalità, rapporto di causalità) e l'identità dell'ufficio che procede; la diversa qualificazione giuridica della stessa condotta non esclude in sé l'applicabilità delle regole sulla riapertura delle indagini.
- L'art. 633 cod. pen. tutela sia la proprietà sia il possesso: in contestazioni di occupazione è rilevante qualunque rapporto di fatto o diritto che assicuri l'interesse all'integrità dell'immobile.
- La questione della tardività della querela richiede allegazioni e prove precise sul momento in cui l'offeso ha avuto "conoscenza certa" del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; in assenza di ciò la contestazione di intempestività può essere respinta.
- In cassazione il giudizio è limitato: i profili di fatto richiedono adeguata motivazione e prove già delineate in grado di merito; carenze motivazionali dell'appello possono determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Se si contesta la riapertura di indagini dopo archiviazione, l'attenzione pratica deve concentrarsi su (a) se il fatto contestato è effettivamente lo stesso dal punto di vista materiale e temporale; (b) se l'ufficio che ha riaperto disponeva dell'autorizzazione richiesta; (c) la utilizzabilità degli atti compiuti senza autorizzazione.
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