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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04666/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa al mancato versamento di più cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, con annullamento delle somme richieste per prescrizione: la commissione aveva ritenuto prescritti sia i crediti erariali per sanzioni sia quelli per interessi, applicando a tali poste il termine quinquennale. In appello la decisione era stata confermata, con l'affermazione che non esiste un unico termine di prescrizione per tutte le somme iscritte a ruolo, ma che esso varia a seconda della natura del credito: dieci anni per le imposte erariali, cinque anni per sanzioni e interessi. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 14 delle preleggi e degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato termini di prescrizione differenziati allo stesso credito tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito che, in materia di tributi erariali quali IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito per la riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale; per le sanzioni tributarie vale invece il termine quinquennale dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, salvo il caso in cui la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un giudicato, ipotesi in cui opera l'art. 2953 c.c.; per gli interessi, infine, il termine è quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    Per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato opera il termine di prescrizione quinquennale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta interpretazione della disciplina della prescrizione in materia tributaria.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica al credito erariale per imposte in assenza di un termine speciale, determinando la prescrizione decennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    "si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi si prescrivono in cinque anni.

  • art. 2953 c.c.

    Per le sanzioni tributarie divenute definitive in forza di sentenza passata in giudicato si applica la prescrizione decennale dell'actio iudicati.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Per l'imposta di registro vi è un espresso riferimento normativo che conduce alla prescrizione decennale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di riscossione di tributi erariali, il termine di prescrizione dell'imposta principale è decennale quando la legge non prevede un termine speciale, mentre non è applicabile il termine quinquennale riservato alle prestazioni periodiche solo perché l'obbligazione ha cadenza annuale.
  • Le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si prescrivono in cinque anni; se invece la sanzione è divenuta definitiva per sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e seguono il proprio termine di prescrizione quinquennale.
  • Nei rapporti tributari iscritti a ruolo, il termine di prescrizione va individuato in relazione alla specifica natura della pretesa azionata: imposta, sanzione o interesse, potendo coesistere termini diversi per le diverse voci del medesimo carico.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è infondato quando la decisione di merito abbia correttamente distinto i diversi termini di prescrizione applicabili alle singole poste del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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