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Sentenza

Sentenza n. 2487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20405/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento dell’Autorità con cui era stata accertata una pratica commerciale scorretta e irrogata una sanzione amministrativa di 5 milioni di euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR deducendo la falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022. Secondo l’Autorità, il divieto temporaneo di modifica unilaterale dei prezzi avrebbe riguardato anche le variazioni tariffarie comunicate dopo la scadenza dell’offerta economica, quando le condizioni originarie erano mantenute in regime di proroga tacita o ultrattività fino a nuova comunicazione del fornitore. La struttura contrattuale prevedeva condizioni economiche inizialmente valide per un periodo determinato e una clausola che consentiva, in assenza di nuova comunicazione, la proroga delle condizioni fino a successivo aggiornamento, nonché una clausola generale di modifica unilaterale per giustificato motivo. L’Autorità sosteneva che le variazioni effettuate nel periodo di vigenza del divieto legislativo costituissero esercizio dello ius variandi sospeso dall’art. 3 del decreto Aiuti-bis e, quindi, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo. La società appellata aveva riproposto subordinatamente i motivi assorbiti in primo grado e aveva proposto appello incidentale condizionato, sostenendo che le variazioni fossero rinnovi o aggiornamenti alla scadenza e non modifiche unilaterali. Il TAR aveva accolto il ricorso della società ritenendo che l’art. 3 riguardasse soltanto le modifiche unilaterali durante la vigenza dell’offerta economica e non gli aggiornamenti successivi alla scadenza delle condizioni economiche, operanti in forza di una clausola contrattuale di ultrattività.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale dell’Autorità e dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello incidentale condizionato della società. Ha ritenuto corretta l’interpretazione del TAR dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022. La disposizione introduce una misura straordinaria e limitativa della libertà negoziale, sicché ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. L’elemento decisivo è il riferimento alle modifiche effettuate “unilateralmente”: il divieto riguarda lo ius variandi in senso stretto, cioè la modifica del prezzo durante la vigenza del periodo contrattuale originariamente previsto, prima della scadenza naturale dell’offerta economica, per giustificato motivo. Restano invece escluse le modifiche operate alla scadenza delle originarie condizioni economiche, quando derivano da un meccanismo di rinnovo o aggiornamento preventivamente pattuito, fondato sulla scelta del consumatore di non recedere. Nel caso concreto, le circa 1,5 milioni di variazioni contestate riguardavano clienti le cui tariffe erano già scadute e si trovavano in regime di proroga tacita o ultrattività in forza di una clausola contrattuale. Tali variazioni non rientravano pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 3 e non integravano la pratica commerciale scorretta contestata. La successiva modifica introdotta dal decreto Milleproroghe, che esclude dal divieto le clausole di aggiornamento delle condizioni economiche alla loro scadenza, è stata qualificata come chiarificatrice e non innovativa. È stata inoltre ritenuta irrilevante la dedotta mancata conoscibilità della scadenza, poiché essa era predeterminata nel contratto originario e ricostruibile dal consumatore. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo”

    La disposizione, avente carattere eccezionale e limitativo della libertà negoziale, sospende lo ius variandi in senso stretto esercitato durante la vigenza naturale dell’offerta economica, ma non gli aggiornamenti effettuati alla scadenza delle condizioni economiche in forza di un meccanismo contrattuale preventivamente negoziato.

  • art. 11, comma 8, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    “Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”

    La novella ha natura chiarificatrice della portata originaria dell’art. 3 d.l. 115/2022 e conferma l’esclusione dal divieto degli aggiornamenti alla scadenza delle condizioni economiche.

  • artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Le condotte configurabili come pratiche commerciali scorrette presuppongono, nel caso esaminato, una modifica tariffaria rientrante nel divieto di cui all’art. 3 d.l. 115/2022; esclusa tale violazione, non sussiste la pratica commerciale scorretta contestata.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi assorbiti in primo grado possono essere riproposti dall’appellato, ma non devono essere esaminati quando l’appello principale è respinto e la decisione favorevole resta confermata.

Massime di principio

  • Il divieto temporaneo di modificare unilateralmente i prezzi dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas previsto dall’art. 3 d.l. n. 115/2022, in quanto misura eccezionale limitativa della libertà negoziale, deve essere interpretato restrittivamente e riguarda lo ius variandi esercitato durante la vigenza naturale delle condizioni economiche originariamente pattuite.
  • Non rientrano nel divieto di cui all’art. 3 d.l. n. 115/2022 gli aggiornamenti del prezzo effettuati alla scadenza delle condizioni economiche, quando siano previsti da una clausola contrattuale previamente negoziata che disciplini il rinnovo o l’ultrattività delle condizioni fino a un successivo aggiornamento e resti salvo il diritto di recesso del cliente.
  • La qualificazione di una variazione tariffaria come esercizio dello ius variandi dipende dalla sua collocazione temporale e dalla fonte contrattuale: è ius variandi la modifica del prezzo prima della scadenza dell’offerta economica per iniziativa unilaterale del fornitore; è invece aggiornamento o rinnovo contrattuale la variazione successiva alla scadenza prevista da un meccanismo negoziale anteriormente accettato.
  • La successiva disposizione che esclude dal congelamento le clausole di aggiornamento delle condizioni economiche alla loro scadenza può avere funzione chiarificatrice della disciplina originaria, senza estendere retroattivamente il divieto né modificarne l’ambito applicativo.
  • La circostanza che il consumatore non riceva una comunicazione autonoma della scadenza delle condizioni economiche non rende di per sé illegittimo l’aggiornamento, quando la scadenza sia predeterminata nel contratto originario e il regime contrattuale sia ricostruibile dal consumatore.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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