Cassazione Civile, Ordinanza n. 22882/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la parte ricorrente non ha eseguito la rinnovazione della notifica ordinata dalla Corte. Non sono state poste spese, poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per asserita violazione dell'art. 110 TULPS. Il Tribunale di Perugia e poi la Corte d'appello di Perugia hanno rigettato l'opposizione. In cassazione la parte privata ha impugnato la sentenza d'appello; tuttavia il ricorso era stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato. La Corte di cassazione, con ordinanza precedente, aveva disposto la rinnovazione della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione. Dall'attestazione di cancelleria è poi risultato che la parte ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 371-bis c.p.c. si applica, in via estensiva, anche all'ipotesi di rinnovo della notificazione disposto ex art. 291 c.p.c., e che l'inottemperanza all'ordine della Corte comporta inammissibilità e non mera improcedibilità.
Norme richiamate
Norma sostanziale posta a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta, senza svolgimento nel merito della sua violazione.
È richiamato per affermare che, quando la Corte dispone l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione, il deposito dell'atto notificato nel termine perentorio rileva a pena di improcedibilità; il principio è però esteso al caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione.
È la norma che consente il rinnovo della notificazione quando questa sia nulla o inesistente; la sua inosservanza, nel caso concreto, ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
È richiamato come parametro di determinazione dell'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso e la parte non vi ottempera nel termine assegnato, il ricorso va dichiarato inammissibile, non già improcedibile.
- L'interpretazione dell'art. 371-bis c.p.c. si estende anche all'ipotesi di rinnovo della notificazione disposto ex art. 291 c.p.c., oltre che all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
- La mancata esecuzione di un ordine della Corte relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio integra una preclusione processuale radicale che impedisce l'esame del merito.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità comporta altresì l'atto dovuto relativo all'ulteriore contributo unificato.
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