Cassazione Penale, Sentenza n. 21194/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per plurimi motivi: per Chen contestazione della qualificazione quale amministratore di fatto (violazione art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)), censura sull'accertamento dell'imposta evasa e sulla deduzione dei costi (lett. b) ed e)), mancata motivazione e omessa risposta su alcuni capi (lett. e)), diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata valutazione del certificato penale e carichi pendenti, nonché rifiuto del beneficio della sospensione condizionale della pena e del riconoscimento ai sensi dell'art. 12-bis d.lvo n.74/2000. Per Lin analoghe censure riguardanti la mancanza di motivazione sul capo e), il diniego delle attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale e il richiamo all'art. 12-bis d.lvo n.74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei motivi di Chen come meramente riproduttivi; ha però ritenuto fondati alcuni motivi relativi all'omessa risposta ai rilievi di appello (terzo motivo per Chen e secondo motivo per Lin) e ha quindi annullato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha risposto alle censure, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. In concreto la Cassazione ha annullato, nei confronti di Chen, la sentenza limitatamente ai capi c), d) ed e) e ha disposto il rinvio; per Lin ha annullato la parte relativa all'omessa motivazione sul capo e) con rinvio. Il resto del ricorso di Chen è stato dichiarato inammissibile; le questioni relative a trattamento sanzionatorio e benefici (es. art. 163 c.p.) sono assorbite e saranno rideputate nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
presente nel capo b) dell'imputazione
riferimento alla soglia di punibilità per i reati tributari; la Corte conferma che il giudice penale può determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche con accertamento induttivo
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
norma richiamata nella imputazione per il capo c); la sentenza affronta le censure connesse alla sua applicazione
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
norma richiamata per specifiche fattispecie contestate agli imputati
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e)
richiamati come motivi di cassazione
lett. b) censura error in iudicando su accertamenti di fatto; lett. e) censura per omessa o contraddittoria motivazione e per mancata risposta a specifici motivi di appello; la Corte ha ritenuto alcune censure meramente riproduttive e altre fondate per omessa risposta
richiamato nel dibattito sulla figura dell'amministratore di fatto
criteri per identificare l'amministratore di fatto (esercizio di poteri tipici, inserimento nell'organizzazione); la Corte di merito ha motivato la qualificazione di amministratore di fatto sulla base di elementi probatori
richiamato nel principio sull'atipicità dei mezzi di prova
consente l'utilizzo degli studi di settore e di accertamenti induttivi come mezzi di prova in sede penale
cod. proc. pen., art. 192 comma 1
richiamato in tema di valutazione degli elementi probatori
stabilisce i criteri generali di valutazione della prova applicati dalla Corte nel determinare l'imponibile e l'imposta evasa
citato nella distinzione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto
in tema di responsabilità penale e di eventuale concorso o omesso impedimento, richiamato per spiegare le differenti posizioni di responsabilità
citazione presente nel testo a sostegno della distinzione tra titolari effettivi della gestione e prestanome; interpretazione limitata al ruolo esplicativo fornito dalla Corte
richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale
la concessione del beneficio è rimessa alla valutazione del giudice del merito e dipenderà anche dalla decisione assunta nel giudizio di rinvio
d.lvo n. 74 del 2000, art. 12-bis
richiamato nei motivi di ricorso relativi ai benefici
norma menzionata dai ricorrenti in relazione all'esclusione o all'applicazione di specifici benefici fiscali/penali; la Corte non ha deciso nel merito e rimette la valutazione al giudizio di rinvio
Massime di principio
- Il giudice del merito deve rispondere espressamente e compiutamente a tutte le censure formulate in appello; l'omessa risposta può determinare annullamento con rinvio da parte della Cassazione
- Nei reati tributari il giudice penale può determinare l'ammontare dell'imposta evasa e ricorrere ad accertamenti induttivi (studi di settore, verifiche Guardia di Finanza), purché dia adeguata e logica motivazione sulla loro utilizzazione
- La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi di fatto concreti (esercizio continuativo di poteri gestori, rapporti con lavoratori, clienti, finanziatori) e la valutazione è rimessa al giudice del merito salvo vizio motivazionale
- Le censure meramente riproduttive dell'appello già valutate e motivatamente disattese in sede d'appello sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione
- La concessione di circostanze attenuanti generiche e di benefici come la sospensione condizionale è una valutazione prognostica del giudice di merito: per impugnare con successo occorre contestare la motivazione in modo specifico e non generico
- Se una parte invoca specifiche norme o benefici (es. art. 12-bis d.lvo 74/2000), la loro tutela concreta dipende dall'esame probatorio e dalla motivazione del giudice e può essere ridiscussa in sede di rinvio se la Cassazione annulla per vizi motivazionali
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