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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31567/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da un condomino, proprietario esclusivo del lastrico solare di copertura dell'edificio, per ottenere l'accertamento dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù previste dal regolamento condominiale a favore degli altri condomini sul lastrico stesso. Il Tribunale ha riconosciuto la proprietà esclusiva del lastrico in capo all'attore e l'esistenza di una servitù contrattuale in favore degli altri condomini, regolando l'uso della servitù in modo restrittivo: accesso consentito ai soli condomini e alle persone conviventi, chiavi custodite dall'amministratore, transito limitato allo stretto necessario per raggiungere gli spazi per stendere i panni, accedere ai serbatoi d'acqua e ai locali per il bucato. In appello alcuni condomini hanno contestato la decisione deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per avere la Corte territoriale richiamato in modo apodittico la giurisprudenza di legittimità senza una reale valutazione dei fatti e del regolamento condominiale; 2) violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., nonché dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare la natura del regolamento e le facoltà accessorie indispensabili alla servitù, trascurando lo stato dei luoghi e le esigenze del fondo dominante; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto spese, per avere condannato anche Mediocredito Italiano al pagamento delle spese pur senza una specifica domanda nei suoi confronti, essendo stata chiamata solo per integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso procedibile nonostante l'assenza, nel fascicolo dei ricorrenti, della relata di notificazione della sentenza impugnata, poiché era comunque accertabile che la sentenza d'appello era stata notificata e che il ricorso era stato proposto entro il termine breve. Nel merito ha respinto integralmente tutti e tre i motivi: i primi due perché la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù era stata correttamente ricostruita dal giudice di merito sulla base del titolo contrattuale e, in subordine, dell'art. 1065 c.c.; tale apprezzamento, logicamente motivato, non era sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la condanna alle spese può essere pronunciata anche d'ufficio e senza istanza espressa, quale conseguenza legale della soccombenza. È stata quindi confermata la sentenza d'appello, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione non determina improcedibilità se, comunque, risulta che il ricorso è stato notificato entro il termine breve e la tempestività è verificabile dal fascicolo.

  • art. 325, comma 2 c.p.c.

    Il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso consente il controllo della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati utilizzati come censure di legittimità per dedurre violazioni di legge, vizi motivazionali e processuali, ma le doglianze sono state ritenute infondate o non scrutinabili perché dirette a sollecitare un riesame di merito.

  • artt. 1063, 1064, 1065 c.c.

    L'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere desunte anzitutto dal titolo costitutivo; le norme codicistiche hanno funzione sussidiaria e operano solo se il titolo sia mancante o impreciso.

  • art. 1066 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto necessario nel caso concreto poiché il giudice ha fondato la decisione sul titolo contrattuale e sulla regola di minor aggravio della servitù.

  • art. 1067 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di considerare lo stato originario dei luoghi e le facoltà accessorie; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato il criterio del titolo e, in subordine, quello legale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del titolo costitutivo della servitù deve avvenire secondo i criteri ermeneutici contrattuali, ove compatibili con la materia.

  • art. 112 c.p.c.

    La condanna alle spese non richiede una domanda specifica, potendo essere disposta d'ufficio come conseguenza legale della soccombenza.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dai ricorrenti come parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di servitù volontarie costituite da titolo contrattuale, la fonte primaria per stabilire estensione e modalità di esercizio del diritto è il titolo stesso, da interpretarsi secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c. compatibili con la servitù.
  • Le norme codicistiche sulle servitù hanno funzione sussidiaria: intervengono solo quando il titolo manchi di disciplina specifica o presenti formulazioni imprecise; in tal caso il diritto va esercitato per quanto necessario al suo uso, con il minor aggravio possibile del fondo servente.
  • La ricostruzione concreta delle modalità di esercizio di una servitù e la valutazione della loro rispondenza al titolo appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione логica e giuridicamente corretta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito della regolamentazione della servitù, quando il giudice abbia fatto applicazione del titolo contrattuale e, in via integrativa, del criterio legale del minor aggravio.
  • La condanna alle spese di lite può essere pronunciata anche d'ufficio e senza una domanda espressa della parte vittoriosa, essendo una conseguenza legale della soccombenza.
  • Ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione, l'assenza della relata di notificazione della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se dagli atti risulta comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione entro il termine breve.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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