Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra soggetti privati e il condominio sulla titolarità di alcune porzioni immobiliari: un'intercapedine circostante per tre lati l'unità immobiliare della convenuta e un volume interrato realizzato nel sottosuolo. Le attrici chiedevano l'accertamento della natura condominiale dell'intercapedine, la restituzione dell'area al condominio e l'accertamento della proprietà esclusiva di una di esse sul volume interrato insistente sotto il proprio bene. La convenuta contestava le domande e proponeva in via riconvenzionale domanda di usucapione decennale, o in subordine ventennale, dei volumi in contestazione. Il Tribunale rigettava le domande attoree e riteneva assorbita la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, riformava e accoglieva le domande principali. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di plurime norme costituzionali e codicistiche e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2722 c.c., sostanzialmente chiedendo una diversa lettura dei titoli di acquisto e degli atti richiamati dalla Corte d'appello per sostenere che l'intercapedine non fosse condominiale. Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa e del regime probatorio, assumendo che la Corte d'appello le avesse illegittimamente negato la prova testimoniale necessaria a dimostrare l'usucapione del volume interrato adibito a cabina armadio, sul rilievo che tale volume non risultava in planimetrie o atti traslativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso tendeva in realtà a un riesame del merito e della valutazione dei titoli e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ricordato che la violazione diretta di norme costituzionali non può essere dedotta come autonomo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo transitare, se del caso, attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello meramente apparente e inconferente: il fatto che il volume interrato non risultasse da planimetrie o atti traslativi non escludeva affatto, in astratto, la possibilità di un acquisto per usucapione, che è un modo di acquisto a base fattuale e non richiede riscontro documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo secondo motivo con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la domanda riconvenzionale di usucapione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La sua violazione non è deducibile direttamente come vizio di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il contrasto con i parametri costituzionali va veicolato tramite la questione di legittimità della norma applicata.
art. 111 Cost.
Stessa osservazione: non costituisce di per sé autonoma censura di violazione di legge, dovendo essere mediata dalla norma ordinaria applicata.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l'attribuzione dominicale dell'intercapedine.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della rivendicazione della proprietà.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della pretesa usucapiva e del possesso utile.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di usucapione del volume interrato.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sui titoli e sulla formazione del negozio.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sui titoli di acquisto e sulla determinazione dell'oggetto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione dei titoli di trasferimento.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
Richiamati per sostenere una diversa interpretazione dei titoli negoziali esaminati dalla Corte d'appello.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della qualificazione degli atti traslativi.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla prova documentale e alla fede dell'atto pubblico.
Richiamato in relazione all'onere della prova, specie sulla domanda di usucapione e sulla titolarità dei beni controversi.
Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.
Richiamato per le presunzioni semplici nella ricostruzione dei fatti.
Richiamati dalla ricorrente come norme probatorie nel quadro delle censure sui titoli e sulle risultanze istruttorie.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha valorizzato la natura condominiale delle intercapedini ai sensi di questa disposizione, in considerazione della loro funzione e struttura.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contrastare la ricostruzione dei titoli, ma ritenuto non decisivo ai fini del controllo di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla proprietà del sottosuolo e al volume interrato.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno dell'accertamento del possesso utile all'usucapione.
La Corte richiama la necessità che l'usucapione sia sorretta dai presupposti di legge, facendo espresso riferimento a tale norma come uno dei presupposti in tema di possesso utile.
vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non consente di per sé un riesame del fatto; occorre che l'accertamento fattuale giustifichi la sussunzione nella norma invocata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di motivazione assente, apparente, perplessa o incomprensibile, non per mera insufficienza.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
Richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. riducendo il controllo di legittimità sul vizio motivazionale.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012, fonte della riforma del vizio motivazionale.
Massime di principio
- La deduzione della violazione di legge non consente un riesame del merito quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Le violazioni dei parametri costituzionali non sono, di regola, direttamente deducibili come autonomo motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il contrasto va fatto valere attraverso la norma ordinaria applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
- L'usucapione è un modo di acquisto a base fattuale: non richiede che il bene risulti necessariamente da planimetrie o atti traslativi, ma esige la verifica dei presupposti legali del possesso utile e del decorso del tempo.
- Una motivazione è nulla in cassazione quando è solo apparente: è tale se formalmente esiste ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, oppure se è standardizzata, incomprensibile o priva di reale riferibilità al caso concreto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme che si risolvono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più ammesso il sindacato sulla mera sufficienza della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →