Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 148/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 09/04/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Monorchio, gravemente indiziato dei reati: associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A) e estorsione aggravata con riferimento all'art. 416-bis e norme connesse (capo G). La difesa ha denunciato vizi motivazionali, abuso della prova delle intercettazioni (pochissime conversazioni, alcune inter alios), uso incontrollato della tecnica "copia-incolla" con riferimenti a fatti non pertinenti, mancata dimostrazione del "metodo mafioso" e della preminenza/ruolo apicale nel sodalizio, carenza di elementi sulla responsabilità specifica di Monorchio negli episodi estorsivi e insufficiente giustificazione delle esigenze cautelari (tra cui errata menzione di precedenti penali non sussistenti).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati alcuni motivi del ricorso: ha accertato gravi vizi motivazionali nell'ordinanza impugnata (argomentazioni generiche, uso del "copia-incolla", mancata individualizzazione delle risultanze intercettative e carenza di collegamento tra prova e ruolo contestato). In particolare, si è concluso che non era stata data adeguata dimostrazione dell'apporto concreto e della posizione di preminenza richiesta per l'imputazione ai sensi dell'art. 416-bis né era chiara la responsabilità specifica per le estorsioni contestate. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiede, anche in sede cautelare, la dimostrazione di un "apporto concreto" riconoscibile alla vita dell'associazione (stabile e fattivo inserimento) e, quando rilevante, elementi che attestino il profilo di preminenza (gerarchico o funzionale) rispetto agli altri affiliati

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di annullare l'ordinanza e rinviare il procedimento al giudice di merito per nuovo esame delle esigenze cautelari e della posizione dell'indagato

  • artt. 61 n.11 quater, 99, 110, 112 n.1, 629 c.2 in relazione all'art. 628 c.3 n.3, 416-bis, 71 d.lgs. 159/2011

    Citazioni delle fattispecie contestate: ricomprendono le aggravanti e i reati collegati (es. estorsione con aggravante mafiosa). La sentenza sottolinea che, per l'aggravante collegata all'art. 416-bis, non è sufficiente l'evocazione del vincolo mafioso: occorre dimostrare il "quid pluris" (metodo mafioso) e la finalità di agevolazione dell'associazione

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte rileva che tale richiesta subordinata non è stata adeguatamente esaminata dall'organo che ha emesso l'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • La motivazione delle misure cautelari deve essere specifica e individualizzata: non sono sufficienti affermazioni generiche o il mero rinvio per relationem ad altri provvedimenti
  • Le intercettazioni possono essere utili ma non possono costituire da sole, senza adeguata contestualizzazione e spiegazione, la base per attribuire un ruolo associativo o di vertice in un'organizzazione mafiosa
  • Per ravvisare il reato associativo di tipo mafioso (art. 416‑bis) occorre dimostrare l'apporto concreto e stabile del soggetto alla vita del gruppo; se si contesta un ruolo di preminenza va chiarito con elementi specifici che giustifichino tale qualificazione
  • Per qualificare un'estorsione come aggravata dall'art. 416‑bis è necessario evidenziare il "metodo mafioso" (quid pluris rispetto alla comune intimidazione) e/o la finalità di agevolazione dell'organizzazione
  • Errori tecnici nella stesura del provvedimento (es. copia-incolla che introduce passaggi su fatti non pertinenti) possono incidere sulla correttezza motivazionale e determinare l'annullamento del provvedimento cautelare
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) devono essere fondate su elementi concreti e aggiornati; la menzione di precedenti deve corrispondere alla situazione reale dell'indagato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.