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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09210/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze e determinato la misura complessiva della pena. Sono stati sollevati due motivi: (1) violazione di legge con riguardo alla determinazione dell'aumento per la continuazione (art. 81 c.p. in combinato disposto con artt. 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e) n.2 c.p.p., nonché con riferimento all'art. 671 c.p.p.), deducendo la carenza motivazionale sulla quantificazione distinta degli aumenti per i singoli reati "satellite" e la mancata illustrazione della scelta del metodo di determinazione della pena per il reato tentato; (2) violazione di legge per non aver riconosciuto (o non aver esplicitamente considerato in motivazione) la diminuzione premiale prevista per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p. nella quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p., ove alcuni reati satellite siano stati giudicati con il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena perché il provvedimento del giudice dell'esecuzione non conteneva la motivazione richiesta: mancava la motivazione distinta sui singoli aumenti di pena per i reati satellite e non risultava chiaro se e come fosse stata applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato. Ha quindi disposto il rinvio per un nuovo giudizio limitato alla determinazione della pena al GIP del Tribunale di Locri, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 81 codice penale

    Regola la continuazione e l'aumento di pena: il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l'aumento per ciascun reato satellite, motivando distintamente gli aumenti e rispettando il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina la continuazione 'in executivis' e la quantificazione della pena nel processo esecutivo; richiede che il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente la determinazione dell'aumento per continuazione

  • art. 442 codice di procedura penale

    riduzione per il rito abbreviato

    Prevede la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato; se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 deve tenerne conto e il giudice deve esplicitare in motivazione di aver applicato tale riduzione

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulle pene per reati di sostanze stupefacenti: rilevata per stabilire quale delle pene concorrenti fosse più grave e quindi quale assunto come base nella continuazione

  • artt. 533 e 546 c.p.p.

    art. 533, comma 2; art. 546, comma 1, lett. e) n.2

    Norme processuali richiamate nel motivo per questioni inerenti la determinazione della pena e i limiti procedurali alla quantificazione della stessa nel processo d'appello e in sede esecutiva

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare separatamente e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di legge
  • Se uno o più reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento di pena applicato ai fini della continuazione deve tener conto della diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve indicare espressamente in motivazione di aver considerato tale riduzione (il quantum è aritmeticamente predeterminato e non richiede motivazione quantitativa)
  • Nel caso di reati tentati il giudice può utilizzare il metodo diretto/sintetico o il metodo bifasico per determinare la pena, ma deve motivare la scelta e dimostrare che la diminuzione per il tentativo rientra nei limiti di legge
  • La mancata motivazione su questi punti essenziali determina l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione
  • In sede esecutiva il grado di approfondimento motivazionale richiesto sui singoli aumenti è proporzionale all'entità di ciascun aumento: maggiori aumenti richiedono motivazioni più dettagliate

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