Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24696/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una seconda cartella di pagamento emessa a seguito del passaggio in giudicato di una precedente sentenza tributaria che aveva parzialmente accolto il ricorso contro una prima cartella. La nuova cartella rideterminava i tributi dovuti per gli anni d’imposta 2003 e 2004, applicando sanzioni nella misura ordinaria/massima senza riconoscere le agevolazioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che dovesse operare la riduzione sanzionatoria e che, diversamente, vi fosse disparità di trattamento tra chi aderisce all’accertamento e chi, pur ricorrendo, ottiene una rideterminazione del dovuto. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il beneficio dell’adesione spetta solo se il contribuente rinuncia a impugnare l’atto e provvede al pagamento nei termini, non essendo applicabile a chi abbia proposto ricorso; inoltre deduce l’intervenuto giudicato sulla misura delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ritiene che la riduzione sanzionatoria prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 presupponga la rinuncia all’impugnazione e il pagamento tempestivo, con finalità deflattiva del contenzioso tributario. Esclude quindi che tale beneficio possa essere riconosciuto al contribuente che abbia già proposto ricorso contro l’atto impositivo. Aggiunge che la seconda cartella, emessa in esecuzione di una sentenza passata in giudicato e limitata alla riliquidazione del dovuto, non riapre i termini per l’adesione e non consente di applicare ex novo il regime agevolato. Precisa inoltre che l’eventuale eccessività della sanzione avrebbe dovuto essere censurata con autonoma specifica impugnazione nel merito, non con il solo richiamo alla mancata definizione agevolata. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997

    riduzione delle sanzioni se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione, formulando istanza di accertamento con adesione e provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute

    Il beneficio è subordinato alla rinuncia all’impugnazione e al tempestivo pagamento; non è applicabile a chi abbia già proposto ricorso, poiché la ratio è deflattiva del contenzioso tributario.

  • art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata, insieme alle altre disposizioni sulla riscossione e sulle sanzioni.

  • art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata, insieme alle altre disposizioni sulla riscossione e sulle sanzioni.

  • art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere che la seconda cartella è esecutiva in pendenza/seguito del giudicato e non riapre i termini per l’adesione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato formatosi sulla precedente decisione tributaria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 sia irragionevole o lesiva del diritto di difesa, perché distingue situazioni diverse e lascia comunque al contribuente la scelta di impugnare l’atto.

Massime di principio

  • La riduzione delle sanzioni prevista per l’accertamento con adesione opera solo quando il contribuente, nei termini per impugnare, rinunci al ricorso e versi quanto dovuto secondo il meccanismo agevolativo; il beneficio non è compatibile con la proposizione dell’impugnazione.
  • La ratio deflattiva della disciplina esclude che un atto successivo, emesso in esecuzione di una sentenza passata in giudicato e limitato alla riliquidazione del tributo, possa riaprire i termini per accedere alla definizione agevolata.
  • La diversa disciplina tra chi definisce la pretesa tributaria e chi contesta l’atto non viola di per sé gli artt. 3 e 24 Cost., ove sia giustificata dall’obiettivo legittimo di ridurre il contenzioso e non impedisca al contribuente di scegliere la tutela giurisdizionale.
  • L’eventuale contestazione della misura delle sanzioni deve essere svolta con specifiche censure di merito; non è sufficiente invocare la mancata applicazione di un regime agevolativo non spettante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.