Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società affidataria di un appalto per la costruzione di un serbatoio idrico impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità della risoluzione del contratto e dell'escussione della cauzione disposte dal Comune. La controversia nasceva dalla sospensione dei lavori intervenuta dopo la consegna integrale dell'opera, sospensione richiesta in relazione alla necessità di adeguare il progetto alla sopravvenuta classificazione sismica del territorio e di acquisire la relativa documentazione tecnica. La società chiedeva che fosse dichiarata illegittima la risoluzione, sostenendo che la sospensione, protrattasi per oltre un anno, non poteva essere trattata come legittima ai sensi della disciplina invocata dal giudice di merito; in subordine chiedeva il risarcimento del mancato guadagno o, comunque, il rimborso delle spese sostenute. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 129, commi 8, 9 e 10, d.P.R. 554/1999 e dell'art. 1453 c.c., assumendo che la norma sulla sospensione dei lavori dopo la consegna si applicasse anche al caso di specie e che, decorso il periodo massimo di sospensione, il Comune non potesse opporsi allo scioglimento del contratto richiesto dall'appaltatore. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 133 d.P.R. 554/1999, sostenendo che il Comune avesse violato i doveri di buona fede, correttezza e cooperazione per avere predisposto un progetto privo delle necessarie valutazioni antisismiche e aver causato una protrazione illegittima della sospensione, con conseguente squilibrio sinallagmatico e diritto dell'appaltatore alla risoluzione per fatto dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, confermando la decisione di merito. Ha affermato che la sospensione dei lavori era avvenuta dopo l'integrale consegna dell'opera ed era dipesa da esigenze sopravvenute, oggettive e non imputabili al Comune, connesse all'adeguamento antisismico reso necessario dalla nuova classificazione del territorio. In tale quadro non trovava applicazione l'art. 129 d.P.R. 554/1999, relativo alla consegna dei lavori, ma la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. 1063/1962: l'appaltatore, una volta opposta l'amministrazione alla richiesta di scioglimento del contratto, era tenuto a riprendere i lavori, conservando solo il diritto alla rifusione dei maggiori oneri conseguenti al protrarsi della sospensione. Le censure sono state inoltre ritenute inammissibili perché non si confrontavano con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, fondato sulla natura sopravvenuta, imprevedibile e non imputabile della sospensione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Comune intimato, con attestazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 129 d.P.R. 554/1999
la norma riguarda la fase della consegna dei lavori e, in particolare, il comma 10 si riferisce alla consegna ripartita o frazionata, non alla sospensione intervenuta dopo l'integrale consegna dell'opera.
art. 133 d.P.R. 554/1999
richiamato per qualificare la sospensione come determinata da ragioni di pubblico interesse o necessità, connesse all'adeguamento antisismico sopravvenuto.
invocato dalla ricorrente come base della risoluzione per inadempimento, ma non ritenuto applicabile perché la sospensione non era imputabile alla stazione appaltante.
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione dei doveri di correttezza; la Corte ha ritenuto la censura non confrontata con l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, ma la censura è stata reputata inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 30, comma 2, d.P.R. 1063/1962
in caso di sospensione dei lavori legittima e protratta per ragioni oggettive, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto; se l'amministrazione si oppone, l'appaltatore deve riprendere i lavori ed ha diritto solo alla rifusione dei maggiori oneri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nell'appalto di opere pubbliche, se la sospensione dei lavori interviene dopo l'integrale consegna dell'opera e dipende da esigenze sopravvenute, oggettive e non imputabili alla stazione appaltante, non si applica la disciplina sulla consegna dei lavori, ma quella speciale che regola la sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse o necessità.
- Quando la sospensione legittima dei lavori si protrae oltre il limite previsto, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto; se l'amministrazione rifiuta lo scioglimento, l'appaltatore deve riprendere l'esecuzione e può pretendere soltanto la rifusione dei maggiori oneri, non la risoluzione per inadempimento.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata: è inammissibile il motivo che assume presupposti fattuali diversi o incompatibili con quelli accertati nei gradi di merito.
- La violazione dei doveri di buona fede, correttezza e cooperazione nell'appalto pubblico non può essere affermata in astratto, ma richiede di misurarsi con il concreto accertamento circa l'imputabilità della sospensione e la tempestività dell'attivazione dell'amministrazione.
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