Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un decreto ingiuntivo per euro 32.670,00, relativo al corrispettivo di lavori edili commissionati, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deducendo di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione. In particolare, ha contestato che il provvedimento monitorio fosse stato indirizzato e notificato a un indirizzo diverso dal proprio, sostenendo che ciò avesse reso nulla o inesistente la notifica e quindi giustificato l'opposizione oltre il termine. La corte d'appello ha però ritenuto inammissibile l'opposizione perché, pur a fronte di una irregolarità nell'ultimo invio dell'avviso ex art. 140 c.p.c., l'atto era stato affisso alla porta dell'abitazione indicata come residenza dell'opponente, e non era stata fornita prova che tale irregolarità avesse impedito la tempestiva conoscenza del decreto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 650 c.p.c.; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione della diversa ubicazione delle strade e della prova documentale acquisita; nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e ulteriori violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non basta dimostrare un'irregolarità o nullità della notificazione, ma occorre anche provare che, proprio per quella irregolarità, l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di opporsi tempestivamente. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato l'affissione dell'avviso presso l'abitazione dell'opponente e la mancanza di prova contraria sul mancato effettivo conseguimento della conoscenza dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è ammessa solo se l'ingiunto dimostra non solo l'irregolarità o nullità della notificazione, ma anche che, per effetto di essa, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non ha potuto proporre opposizione nei termini.
La notificazione al destinatario presso la residenza può ritenersi correttamente tentata; in caso di domicilio chiuso e assenza delle persone indicate dalla norma, l'ufficiale giudiziario può ricorrere al meccanismo successivo previsto dalla legge.
La notificazione eseguita con deposito in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata integra il procedimento notificatorio previsto per l'irreperibilità o mancato recapito, ma l'eventuale irregolarità dell'invio postale non esonera dall'onere di provare il mancato conseguimento della conoscenza effettiva.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata si è attenuta al tema devoluto, ossia la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo.
La Corte non ha ravvisato errori nell'applicazione della norma da parte del giudice di merito nella valutazione della disciplina applicabile all'opposizione tardiva.
L'onere di provare il mancato conseguimento della tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo incombe sull'opponente che invoca l'opposizione tardiva.
Le risultanze documentali acquisite non sono state ritenute idonee, da sole, a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in assenza di prova contraria specifica.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è stata censurata con argomentazioni idonee a dimostrare un vizio decisivo della motivazione o della ricostruzione fattuale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Non è stata ravvisata la nullità della sentenza per omessa motivazione, poiché la decisione conteneva una ratio decidendi comprensibile sulla regolarità/efficacia della notificazione e sulla mancata prova dell'ignoranza incolpevole del decreto.
Il dedotto omesso esame del fatto decisivo è stato escluso perché il fatto relativo alla diversa ubicazione delle strade e alla notifica era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito e non risultava decisivo ai fini dell'esito senza la prova del mancato effetto conoscitivo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto per la definizione semplificata del ricorso.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata ritenuta la definibilità del ricorso con pronuncia in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, è stato dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è ammissibile sulla sola base della nullità o irregolarità della notificazione del decreto: l'opponente deve allegare e provare che, a causa di quel vizio, non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
- Quando la notificazione sia comunque stata eseguita in un luogo collegato al destinatario e siano stati compiuti gli adempimenti previsti dalla procedura notificatoria, l'eventuale difetto di uno dei passaggi successivi non esclude automaticamente la conoscenza legale o di fatto dell'atto.
- In tema di art. 650 c.p.c., l'onere della prova del mancato tempestivo apprendimento del decreto grava integralmente sull'ingiunto che invoca la rimessione in termini sostanziale dell'opposizione.
- Le censure di legittimità che mirano a contestare la valutazione del materiale istruttorio sono inefficaci se non dimostrano un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione mancante sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'errore o l'irregolarità della notificazione va apprezzato in concreto, verificando se abbia realmente inciso sulla possibilità di conoscenza del destinatario e di esercizio del diritto di difesa.
- rami
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