Cassazione Civile, Ordinanza n. 40108/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un'autovettura nell'ambito dell'attività commerciale dell'acquirente. Secondo la prospettazione accolta in appello, il venditore aveva dichiarato di essere proprietario del veicolo, pur essendo l'auto formalmente intestata a una società poi fallita; l'auto, dopo il fallimento, era stata acquisita alla massa fallimentare. L'acquirente aveva chiesto la declaratoria di nullità del contratto, o in subordine l'annullamento o la risoluzione, con restituzione del prezzo e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nei confronti del venditore, ritenendo che l'acquirente fosse consapevole della titolarità del bene in capo alla società. La Corte d'appello ha invece ritenuto provato che l'acquirente ignorasse l'alienità del bene, valorizzando una scrittura in calce alla fotocopia degli assegni, di contenuto confessoriamente indicativo, e ha risolto il contratto ex art. 1479 c.c., condannando il venditore alla restituzione del prezzo e al risarcimento. In Cassazione il venditore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1479 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il compratore sapesse che l'auto era di proprietà della società e che la scrittura e la querela dell'acquirente dimostrassero tale conoscenza; ha inoltre contestato che vi fosse un omesso esame, poiché il fatto storico era stato comunque valutato dal giudice di merito. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure: la doglianza di violazione di legge mirava in realtà a un riesame del merito, e il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile perché il fatto storico dell'ignoranza dell'alienità era stato comunque accertato; la frase riportata in ricorso dalla querela non aveva valore di piena confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per asserita nullità della procura speciale, ricordando che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è speciale per natura se esprime la volontà di proporre ricorso e forma corpo con l'atto. Nel merito ha confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 1479 c.c. sulla base dell'accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, secondo cui l'acquirente ignorava che il bene venduto non fosse di proprietà del venditore. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, perché il fatto storico rilevante era stato esaminato, e ha ritenuto non decisiva la frase richiamata dalla querela, interpretandola come mera sintesi della realtà e non come confessione piena. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La risoluzione del contratto è confermata quando, al momento della stipulazione, l'acquirente ignorava che la cosa venduta non fosse di proprietà del venditore e il venditore non ha procurato la proprietà del bene.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito quando si contesta l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di vendita di cosa altrui, la tutela dell'acquirente presuppone che egli non conoscesse, al momento del contratto, l'alienità del bene; se tale ignoranza è accertata in fatto, il contratto può essere risolto e il venditore risponde della mancata acquisizione della proprietà.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato, anche qualora il giudice non abbia dato conto analitico di ogni singolo elemento istruttorio.
- Una dichiarazione riportata in atti non assume automaticamente valore di confessione piena se, alla luce del contesto, il giudice di merito l'ha interpretata come mera sintesi o ricostruzione approssimativa della realtà.
- La procura al ricorso per cassazione apposta in calce o a margine dell'atto è valida come procura speciale quando emerge la volontà di proporre ricorso e l'atto di procura forma corpo con il ricorso stesso.
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