Cassazione Civile, Ordinanza n. 31631/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché rivaluti la controversia con motivazione effettiva e non contraddittoria. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del primo motivo, con rimessione al giudice del rinvio per le ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015, emesso perché non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ed era priva di contabilità; l'Ufficio, a seguito di indagini finanziarie ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, con interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha rilevato che la CTR aveva affermato, da un lato, la correttezza dell'accertamento fondato sui versamenti bancari non giustificati, ritenuti indicativi di ricavi non dichiarati, e, dall'altro, aveva escluso la rilevanza reddituale dei prelevamenti assumendo che la società fosse in una fase di dismissione/liquidazione e che tali movimentazioni fossero solo pagamento di costi e consumo della liquidità residua. Secondo la Corte, tali argomentazioni erano logicamente inconciliabili e rendevano la motivazione solo apparente.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata come base del potere di accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione e assenza di contabilità, anche mediante indagini finanziarie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione non apparente, idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico del decisum.
la decisione del giudice tributario deve essere sorretta da motivazione effettiva e sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o per anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge processuale.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione delle norme processuali in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la riformulazione del vizio di motivazione consente il sindacato solo sulle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non sul semplice difetto di sufficienza.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito non indica in modo intelligibile gli elementi posti a base della decisione, oppure li elenca senza svolgere una reale disamina logico-giuridica controllabile.
- È apparente anche la motivazione che presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire di comprendere quale sia la effettiva ratio decidendi.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sono denunciabili solo anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, il giudice di merito deve spiegare coerentemente la rilevanza o irrilevanza delle movimentazioni bancarie valorizzate dall'Ufficio; una valutazione inconciliabile delle stesse operazioni comporta nullità della sentenza.
Come è indicizzato
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