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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11613/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

Un soggetto ha convenuto in giudizio la sorella e il di lei coniuge chiedendo l'accertamento dell'illegittima occupazione di un immobile sito in Conversano e la condanna al rilascio, sostenendo di aver conservato, in forza di un atto pubblico di compravendita del 29 dicembre 1972, un diritto di usufrutto sull'immobile. I convenuti hanno contestato la domanda, eccependo in via subordinata la prescrizione del preteso usufrutto e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che nell'atto del 1972 fosse stata riservata al venditore la proprietà limitata dall'usufrutto. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo che dall'atto risultasse una riserva di usufrutto in favore del ricorrente e rilevando che l'unica riserva espressa riguardava un diverso immobile, già oggetto della precedente donazione del 1965. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c., sostenendo che l'atto doveva essere interpretato nel suo complesso e in coerenza con la sua esecuzione ultradecennale e che la formula "piena proprietà" fosse un mero refuso; 2) motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale considerato integralmente il testo dell'atto e la clausola sul possesso al consolidamento dell'usufrutto; 3) omesso esame della tolleranza dell'occupazione da parte della sorella e del cognato, ritenuta decisiva anche alla luce dell'esecuzione quarantennale del contratto; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e sul valore della causa, assumendo che il giudice d'appello avesse liquidato le spese su un valore indeterminabile in modo errato rispetto al valore effettivo indicato in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte d'appello fosse un accertamento di merito plausibile e non censurabile in cassazione, poiché il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa dell'atto. Ha poi escluso il vizio di omesso esame e la motivazione apparente, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, non più denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. nel testo riformulato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché ancora diretto contro la motivazione e non conforme ai rigorosi requisiti del vizio di omesso esame. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese secondo lo scaglione per cause di valore indeterminabile, con valore non inferiore a euro 26.000,00, e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto altresì del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti ammessi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente la denuncia di violazione di legge, ma non la mera richiesta di una diversa interpretazione del contratto o una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Si richiede il rigoroso rispetto degli oneri di deposito e specificazione degli atti richiamati a fondamento del motivo.

  • art. 12 preleggi

    La riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. va letta secondo i criteri ermeneutici delle preleggi, quale riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Introduce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • D.M. n. 55 del 10/03/2014

    La liquidazione delle spese va effettuata secondo gli scaglioni tariffari applicabili; le cause di valore indeterminabile si considerano di regola non inferiori a euro 26.000,00.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti; non è ammissibile una mera contrapposizione tra la lettura della parte e quella accolta nella sentenza impugnata.
  • Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione, purché la motivazione dia conto dell'iter logico seguito e non sia affetta da anomalia radicale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori o contestare la sufficienza della motivazione.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, le cause di valore indeterminabile vanno ricondotte allo scaglione tariffario previsto dalle tabelle del D.M. n. 55 del 2014, senza ricorrere a criteri diversi non previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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