Cassazione Civile, Ordinanza n. 13011/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IMU e TASI per l'anno 2014, emesso dal Comune sulla base di una rendita catastale rettificata dall'Ufficio rispetto a quella originariamente proposta con DOCFA dal dante causa. L'immobile, un albergo, era pervenuto in comproprietà alle tre figlie tramite patto di famiglia. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che la notifica dell'atto di variazione catastale fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione e soprattutto che, poiché il giudizio era stato promosso soltanto contro il Comune, fosse necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia del Territorio. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione delle norme sul litisconsorzio e sul processo tributario, sostenendo che: a) non vi era litisconsorzio necessario tra Comune e Agenzia del Territorio; b) al più si trattava di litisconsorzio facoltativo improprio; c) comunque, ove fosse stata ravvisabile una carenza di contraddittorio, la CTR avrebbe dovuto disporre la regressione del processo al primo grado, non rigettare l'appello. In sostanza, la doglianza verteva sulla possibilità per il giudice tributario di esaminare incidentalmente il profilo della mancata notificazione della rendita catastale senza la presenza dell'Agenzia del Territorio nel giudizio promosso contro l'ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, rilevando che nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo promosso contro il Comune la contestazione relativa alla notificazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale può essere esaminata incidenter tantum, senza configurare un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione sulla legittimazione e sull'interesse ad agire; la Corte non fonda la decisione su tale norma ma valuta il tema del contraddittorio nel processo tributario.
La Corte esclude che, nel caso di contestazione della notificazione della rendita catastale in giudizio promosso contro il Comune, sussista un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come litisconsorzio facoltativo improprio.
La facoltà di impugnare l'atto di attribuzione della rendita catastale insieme all'avviso di accertamento è ammessa, ma richiede che l'impugnazione sia proposta anche nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto presupposto.
Richiamato tra le norme processuali invocate per sostenere la censura sul contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato tra le norme processuali invocate per sostenere la censura sul contraddittorio nel processo tributario.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
Invocato per affermare che, in caso di carenza di contraddittorio, il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo grado anziché rigettarla.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato quale parametro del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza/processo.
La CTR aveva letto la norma nel senso che la notifica della modifica della rendita fa decorrere il termine per impugnare, senza escludere l'applicazione della rendita al periodo precedente; la Cassazione non fonda però la propria decisione su questo punto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando si impugna un avviso di accertamento emesso dal Comune fondato su una rendita catastale, le doglianze relative alla corretta attribuzione o notificazione della rendita investono un atto presupposto e possono essere trattate solo in relazione al soggetto che ha adottato quell'atto.
- La contestazione della rendita catastale nel giudizio promosso contro l'ente impositore non determina, di regola, un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio; il rapporto tra giudizio sulla pretesa tributaria e giudizio sull'atto catastale è di pregiudizialità logica, non di inscindibilità processuale.
- Se nel processo tributario viene sollevata una questione relativa alla rendita catastale, il giudice può verificarla incidentalmente ai fini della decisione sull'avviso impugnato, senza dover necessariamente integrare il contraddittorio con l'ufficio catastale quando la questione riguarda solo la notificazione dell'atto presupposto.
- In presenza di un'eventuale carenza di contraddittorio, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda nel merito, ma deve adottare la soluzione processuale coerente con il vizio rilevato, eventualmente rimettendo la causa al primo giudice secondo le regole del processo tributario.
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