Cassazione Civile, Ordinanza n. 41036/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del proprietario di un immobile sito in Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto alla riclassificazione e rivalutazione della rendita catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito della revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nella microzona Parioli. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo insussistenti i presupposti per la revisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione della disciplina sulla revisione del classamento e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nel ritenere insufficiente la motivazione del provvedimento di riclassamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, ribadendo che nei procedimenti di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 è necessaria una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato faceva riferimento in modo generico al rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona, allo scostamento rispetto alle altre microzone e a provvedimenti amministrativi presupposti, senza indicare gli elementi concreti che avevano inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La CTR si era quindi correttamente uniformata ai principi di legittimità. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali richiede una motivazione specifica e non può essere giustificata dalla sola evoluzione del mercato immobiliare o da riferimenti generici ai rapporti tra valori di mercato e catastali.
È stato evocato dal ricorrente come parametro in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo senza valorizzare una diversa regola sul punto.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
Gli elementi rilevanti per il classamento sono quelli relativi alla qualità urbana del contesto, alla qualità ambientale della zona di mercato e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'atto di riclassamento deve essere sorretto da una motivazione completa, specifica e razionale, tale da consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni concrete del nuovo classamento.
- Non è sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, né ai provvedimenti amministrativi presupposti: occorre indicare gli elementi specifici che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare.
- Ai fini della legittimità del riclassamento in microzona, la motivazione deve dare conto degli elementi concreti della microzona e del modo in cui essi incidono sulla singola unità, con riferimento ai criteri del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito i requisiti motivazionali dell'atto catastale, il giudice di merito che si conformi a tali principi decide correttamente la controversia.
- La mera evoluzione del mercato immobiliare, di per sé, non basta a giustificare la revisione del classamento se non è collegata a una variazione concreta dei valori degli immobili della microzona.
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