Cassazione Civile, Ordinanza n. 32729/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
A seguito di un accertamento tecnico preventivo, una società utilizzatrice di un immobile ad uso artigianale, detenuto in forza di leasing, conveniva in giudizio la società che aveva costruito e alienato l'immobile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per gravi difetti costruttivi relativi ai serramenti forniti. La convenuta chiamava in manleva la subappaltatrice fornitrice e installatrice dei serramenti. Nel corso del giudizio la società convenuta veniva cancellata dal registro delle imprese e il processo era riassunto nei confronti dell'ex socio unico. In appello l'ex socio e il terzo chiamato contestavano sia l'esistenza/prova dei vizi sia la possibilità di condannare l'ex socio a rispondere del debito sociale in assenza di prova di somme o beni ricevuti in sede di liquidazione. La società attrice, poi ricorrente principale, deduceva in cassazione violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la cancellazione della società non estinguesse il debito ma determinasse una successione nei rapporti, e che il diritto di manleva verso la subappaltatrice, non inserito nel bilancio finale, si fosse trasferito al socio unico quale credito condizionato ma già esistente. Il ricorso incidentale del terzo chiamato censurava la regolazione delle spese di lite, in particolare la compensazione disposta in appello e la mancata condanna dell'ex socio alle spese in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la responsabilità dell'ex socio della società cancellata sussiste solo nei limiti di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, e l'onere di provare l'avvenuta distribuzione dell'attivo grava sul creditore sociale; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. Ha inoltre escluso che il diritto di manleva potesse fondare la condanna del socio, osservando che la garanzia ex art. 106 c.p.c. opera solo come effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale e non incide sulla sua dinamica, sicché, non essendo sorto in capo al socio il debito principale, non poteva operare neppure la manleva. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulle spese: la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni era stata adeguatamente motivata in relazione alla sopravvenuta cancellazione della società debitrice, e non vi erano i presupposti per una ulteriore condanna alle spese dell'ex socio nei confronti del terzo chiamato, essendo l'unica parte soccombente nei rapporti processuali la società attrice. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale nei confronti dell'ex socio, mentre tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono state compensate integralmente. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; richiamato come terzo comma per effetto della novella del d.l. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020
La cancellazione della società dal registro delle imprese non fa automaticamente gravare sull'ex socio l'intero debito sociale; la responsabilità del socio opera solo nei limiti di quanto da lui riscosso in sede di liquidazione, con onere del creditore di provare la distribuzione dell'attivo.
La chiamata in garanzia opera in conseguenza dell'adempimento dell'obbligazione principale da parte del garantito e non incide sulla persistenza o sull'adempimento del debito principale.
Le spese seguono la soccombenza; in presenza di rigetto della domanda principale, il terzo chiamato può porre le spese a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata secondo il principio di causalità.
secondo comma, nel testo vigente ratione temporis
La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è consentita se il giudice le indica espressamente e la motivazione è coerente e non meramente astratta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge nel ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure processuali del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'ex socio risponde dei debiti sociali solo entro il limite di quanto abbia effettivamente ricevuto in sede di liquidazione; non è configurabile una responsabilità illimitata del socio per l'intero debito.
- Nel giudizio promosso dal creditore sociale contro l'ex socio, spetta al creditore provare l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la riscossione di somme o beni da parte del socio; il socio, per contro, può limitarsi a contestare di aver ricevuto utilità dalla liquidazione.
- Il diritto di garanzia o di manleva verso il terzo chiamato non può estendere la responsabilità del socio oltre i limiti della successione nel debito principale, poiché la garanzia ex art. 106 c.p.c. è strumentale e non modifica la struttura dell'obbligazione principale.
- In tema di spese di lite, quando la domanda principale è rigettata, il terzo chiamato in garanzia può ottenere la rifusione delle spese dalla parte che abbia provocato e giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità.
- La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni richiede una motivazione specifica e coerente; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione è logicamente congrua e non apparente.
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