Cassazione Civile, Ordinanza n. 18782/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro la sentenza della CTR Lazio, la quale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole e aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento IMU 2013 del Comune. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto nel descrivere la fattispecie come un complesso residenziale composto da due unità immobiliari, mentre si sarebbe trattato di un'unica unità abitativa derivante da fusione funzionale e impiantistica di due originarie unità contigue, già di fatto fuse dal 2011 e utilizzate come dimora abituale e residenza del nucleo familiare. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento del principio secondo cui, ai fini IMU, sarebbe sufficiente che l'immobile risultante dalla fusione sia iscrivibile in catasto come unità unica, anche se non ancora iscritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio. Ha osservato che la questione dell'effettiva unificazione delle unità immobiliari era già stata dedotta dal Comune nel giudizio di legittimità ed era stata esaminata e decisa nell'ordinanza revocanda; pertanto, non si trattava di svista materiale o errore di percezione, ma di valutazione di un punto controverso, estranea all'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, l'eventuale errore sulla sufficienza della sola iscrivibilità catastale integrerebbe, semmai, un error juris e non un errore di fatto revocatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma che consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, non per errori di valutazione o di diritto; il fatto supposto inesistente o esistente deve non essere stato oggetto di controversia e decisione.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 24 dicembre 2011, n. 214
La nozione di abitazione principale IMU richiede un immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale possessore e nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.
art. 1, comma 10, L. n. 208/2015
È richiamato come conferma indiretta della lettura restrittiva della disciplina agevolativa IMU e della rilevanza di specifiche condizioni normative per ulteriori riduzioni di base imponibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte rimasta soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove previsto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista meramente percettiva su un fatto storico decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti; non è configurabile quando la questione sia stata oggetto di discussione e di valutazione del giudice.
- L'errore revocatorio è escluso se il giudice ha risolto un punto controverso mediante apprezzamento delle risultanze processuali: in tal caso, l'eventuale vizio attiene semmai all'errore di giudizio o di diritto, non alla revocazione.
- Nelle agevolazioni fiscali, la disciplina va interpretata restrittivamente quando il testo normativo è chiaro; non è consentita un'estensione analogica fondata su precedenti relativi a regimi diversi.
- Ai fini IMU, la nozione di abitazione principale richiede che l'immobile sia unico anche sotto il profilo catastale, oltre che destinato a dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare.
- Un'eventuale falsa applicazione della norma tributaria non integra errore di fatto revocatorio, ma errore di diritto censurabile con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento.
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