Cassazione Civile, Ordinanza n. 23972/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo della società contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta, e ha compensato le spese di lite in considerazione del fatto che il ricorso era stato introdotto prima dell'intervento delle Sezioni Unite richiamato in motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo nel quale risultavano indicate diverse cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica delle stesse. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'appello incidentale della società sulle spese. In Cassazione la società ha proposto sei motivi di ricorso, ma dal testo dell'ordinanza emerge che la Corte ha rilevato d'ufficio l'applicazione dell'art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 d.P.R. 602/1973, introducendo limiti stringenti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata. La Corte ha richiamato anche Cass. Sez. U. n. 26283/2022, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, pregiudizio che nel caso non risultava in atti.
Norme richiamate
È richiamato come norma che ha inciso sulla disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, restringendone l'ammissibilità.
Legge di conversione che ha precisato il contenuto dell'intervento normativo sull'art. 12 d.P.R. 602/1973.
Novellato dal legislatore con introduzione del comma 4-bis, che limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come uno dei riferimenti normativi del pregiudizio derivante dalla riscossione di somme da soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
È utilizzato come base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è in linea generale ammissibile come strumento autonomo per contestare la cartella sottostante; l'azione è limitata ai casi espressamente previsti dalla legge.
- La legittimazione e l'interesse ad agire contro il ruolo sussistono solo se il contribuente dimostra un concreto e attuale pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente la mera allegazione della mancata notifica della cartella.
- Quando il giudizio è stato introdotto in assenza dei presupposti legali dell'azione, la Cassazione può cassare senza rinvio dichiarando inammissibile il ricorso originario perché la causa non poteva essere proposta.
- In materia tributaria, l'intervento delle Sezioni Unite che circoscrive l'impugnazione dell'estratto di ruolo viene assunto come parametro interpretativo per verificare la sopravvenuta o originaria inammissibilità dell'azione.
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