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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16526/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da due mutuatari contro la banca procedente, in relazione a un mutuo stipulato nel 1997. Gli opponenti contestavano: l'indeterminatezza dell'importo intimato con precetto, la violazione del divieto di anatocismo e, per le rate successive al 31 dicembre 2000, la violazione della disciplina speciale richiamata dal d.l. n. 394 del 2000. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, rideterminando il credito e regolando le spese con compensazione parziale; la Corte d'appello respinse il gravame e modificò anche la regolazione delle spese. In cassazione i debitori proposero sei motivi; l'ordinanza n. 335/2023 accolse solo il motivo sulle spese di primo grado e rigettò o dichiarò inammissibili gli altri. Con il presente ricorso per revocazione i ricorrenti hanno dedotto errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo anzitutto che l'ordinanza avrebbe erroneamente individuato la società controricorrente e, inoltre, che avrebbe travisato alcuni atti relativi alla legittimazione della cessionaria e alla dedotta assenza di domanda sugli interessi. Nella fase rescissoria hanno poi riproposto le censure sul rapporto di successione nel credito, sulla contumacia della società bancaria, sull'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, sull'asserita omessa pronuncia su alcuni profili degli interessi e sulla regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di revocazione, revocando l'ordinanza precedente per errore di fatto nell'indicazione della parte resistente, ma, decidendo nuovamente sul ricorso per cassazione, ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutte le censure, salvo accogliere il solo motivo sulle spese del primo grado, poiché la corte territoriale aveva modificato d'ufficio quel capo pur in mancanza di specifica impugnazione.

La decisione

L'ordinanza n. 335/2023 è stata revocata per errore di fatto limitatamente all'erronea individuazione del soggetto controricorrente. In sede rescissoria la Corte ha riesaminato il ricorso originario: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimazione processuale della banca/successori nel credito e alle questioni di usura e anatocismo, ha dichiarato inammissibile il motivo formulato in modo non sufficientemente specifico sul vizio di omessa pronuncia, ed ha accolto solo il sesto motivo sulle spese. Per effetto dell'accoglimento parziale, la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado; la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha eliminato la condanna integrale dei ricorrenti alle spese di primo grado e alle spese di c.t.u., ripristinando la regolazione contenuta nella sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è configurabile quando la decisione sia fondata su una percezione oggettivamente contrastante con gli atti di causa, senza che vi sia stata valutazione del punto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può supplire ai requisiti di specificità del ricorso o essere utilizzata per sanare carenze di autosufficienza del ricorso stesso.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    nella cessione in blocco di crediti bancari è sufficiente la prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quando i rapporti ceduti siano individuabili per categorie omogenee.

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nel rapporto sostanziale e può resistere all'impugnazione proposta contro il dante causa, nei limiti riconosciuti dalla disciplina processuale e dall'interesse alla difesa.

  • art. 110 c.p.c.

    nel caso di successione universale per fusione, la legittimazione processuale si trasferisce alla società incorporante quale nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici.

  • art. 2504-bis c.c.

    la fusione per incorporazione determina estinzione della società incorporata e prosecuzione dei rapporti, anche processuali, in capo all'incorporante, senza interruzione del processo se la fusione interviene in corso di causa.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di anatocismo e alla pretesa illegittimità della capitalizzazione degli interessi.

  • art. 1815 c.c.

    in presenza di interessi usurari la clausola è colpita da nullità; tuttavia la nullità della clausola sugli interessi moratori non travolge automaticamente gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    la verifica dell'usura va condotta distinguendo tra interessi corrispettivi e moratori, senza cumulare eterogeneamente le due categorie; per i moratori si applicano i criteri dettati dalle Sezioni Unite in relazione ai decreti ministeriali e al tasso soglia.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia totale pretermissione della domanda o eccezione; non vi è vizio se la statuizione, anche implicitamente, comporta il rigetto della pretesa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, indicando anche la sede processuale in cui essi sono reperibili; la mera allegazione o il rinvio generico non sono sufficienti.

  • art. 369 c.p.c.

    viene richiamato con riguardo al deposito dei documenti necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la statuizione sulle spese può essere modificata d'ufficio in appello solo se la sentenza è riformata in tutto o in parte; se la decisione di merito è confermata, il capo sulle spese può essere cambiato solo se specificamente impugnato.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per affermare che, caduta la clausola moratoria usuraria, il danno da ritardo può essere ristorato mediante gli interessi corrispettivi nella misura lecita.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere che, in difetto di domanda valida e di liquidità del credito, non sarebbero dovuti ulteriori interessi.

  • art. 2, comma 4, l. n. 108/1996

    per i corrispettivi il tasso soglia si determina secondo il TEGM aumentato della metà e degli ulteriori margini previsti dalla legge.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione presupponga una falsa percezione di un dato processuale o documentale, oggettivamente e immediatamente smentita dagli atti, e non quando il giudice abbia semplicemente valutato il punto in modo non condiviso.
  • Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 T.U.B., la prova della titolarità del credito può essere data mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché i rapporti ceduti siano identificabili per categorie omogenee e la contestazione della controparte sia specifica e non meramente generica.
  • Il successore a titolo particolare nel credito può resistere all'impugnazione proposta contro il dante causa se il titolo di successione è allegato e la controparte non lo contesta in modo specifico; la mera mancata produzione del contratto non esclude, di per sé, la legittimazione quando la cessione sia documentalmente ricostruibile nei termini previsti dalla disciplina speciale.
  • La fusione per incorporazione produce successione universale e comporta il subentro dell'incorporante nei rapporti sostanziali e processuali della società incorporata; la società incorporata perde autonoma legittimazione processuale dopo l'efficacia della fusione.
  • In materia di usura bancaria, interessi corrispettivi e moratori non possono essere sommati per verificare il superamento del tasso soglia, perché hanno funzione e presupposti diversi; la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata separatamente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta automaticamente la nullità degli interessi corrispettivi leciti; una volta espunta la clausola usuraria, il ritardo può essere remunerato nei limiti degli interessi corrispettivi validamente pattuiti, in applicazione della disciplina legale richiamata dalla Corte.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, pur senza espressa argomentazione, adotti una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta, perché ciò equivale comunque a rigetto implicito della domanda o eccezione.
  • Nel ricorso per cassazione, l'onere di specificità impone l'indicazione precisa degli atti e dei documenti invocati, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo; non è sufficiente un richiamo generico né la produzione di atti successivi come la memoria.
  • Il giudice d'appello non può modificare d'ufficio la regolazione delle spese del primo grado se conferma integralmente la decisione di merito e manca un motivo di impugnazione specificamente diretto contro quel capo.
  • Se la cassazione è possibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rideterminare direttamente le statuizioni consequenziali, incluse quelle sulle spese, nei limiti del capo cassato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniMutuoUsura bancariaAnatocismoEspropriazione forzataSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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