Cassazione Penale, Sentenza n. 26631/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aglieri impugnava la sentenza di condanna confermata in Appello per i reati commessi il 18/09/2014 (lesioni e violenza/minaccia a pubblico ufficiale), deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sul computo dei termini di prescrizione con particolare riferimento alla sospensione derivante dalla procedura di messa alla prova (artt. 157, 158, 159, 160, 161, 168-ter c.p.); la difesa sosteneva che la sospensione non poteva operare per i rinvii disposti d'ufficio al fine di far predisporre il programma dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), essendo la mancata predisposizione addebitabile all'UEPE e non alla imputata; 2) vizio di valutazione probatoria in ordine alla sussistenza della violenza/minaccia (art. 336 c.p.), cioè che il pugno fosse mera reazione e non condotta finalizzata all'annullamento della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, avendo escluso che i rinvii d'ufficio disposti per consentire all'UEPE di predisporre il programma potessero sospendere il termine di prescrizione salvo che la difesa avesse richiesto quei rinvii. La Corte ha ricostruito la cronologia (istanza di messa alla prova del 02/03/2018 senza programma allegato, successivi rinvii d'ufficio per l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE, periodo di sospensione Covid) e calcolato che la prescrizione è pervenuta il 21/03/2023, anteriore alla sentenza di secondo grado del 03/05/2023. Per l'annullamento senza rinvio conferma però le statuizioni civili favore della parte civile costituita (risarcimento e spese). Il secondo motivo (valutazione della prova sulla violenza/minaccia) è stato ritenuto generico e non idoneo a rimuovere la declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
Norma che punisce violenza e minaccia a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la condotta (minaccia e pugno all'ausiliario del traffico) fosse funzionale a costringere l'operatore ad annullare la sanzione, integrando la fattispecie.
artt. 582, 585, 576 primo comma, n. 1, e art. 61, n. 10 c.p.
Norme relative alle lesioni personali e circostanze aggravanti/nonché alla continuazione: richiamate in relazione ai capi di imputazione confermati in primo e secondo grado.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Regole sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge): sulla base di tali censure si è svolto il controllo di legittimità.
Previsione generale sulla sospensione dei termini di prescrizione per cause legate ai rinvii richiesti dalle parti; la Corte distingue i rinvii 'richiesti dalla difesa' (che sospendono) da quelli disposti d'ufficio per inadempienza dell'UEPE (che non sospendono se non richiesti dalla parte).
art. 168-ter c.p. (introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67)
Stabilisce che, nel periodo di sospensione per messa alla prova disposta dal giudice, resta sospeso il termine di prescrizione; tuttavia opera compiutamente solo se, all'atto della richiesta, è allegato il programma di trattamento o è provato l'invio dello stesso all'UEPE.
artt. 464-bis, 464-quater, 464-octies c.p.p. e artt. connessi
Norme sul procedimento di messa alla prova: disciplinano istanza, programma di trattamento, ordinanza e revoca; la Corte ha fatto riferimento alla necessità del programma/ sua prova di invio per poter applicare la disciplina speciale di sospensione (art. 168-ter).
Norma sull'interruzione della prescrizione: richiamata nel computo complessivo dei termini e nell'analisi della perenzione della prescrizione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16 D.L. n. 228/2021
Norme che hanno disposto la proroga/sospensione dei termini processuali nella fase pandemica; il periodo di sospensione Covid (9/3/2020-11/5/2020) è stato computato nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per effetto di una richiesta di messa alla prova opera con efficacia piena solo se, al momento della richiesta o comunque in modo provabile, è allegato il programma di trattamento o è dimostrato il suo invio all'UEPE (art. 168-ter c.p.).
- I rinvii disposti su espressa e specifica richiesta della difesa per consentire l'elaborazione del programma di messa alla prova sono considerati cause di sospensione ai sensi dell'art. 159 c.p.; invece i rinvii disposti d'ufficio dal giudice per inadempienza o lentezza dell'UEPE non devono essere automaticamente valorizzati come sospensione se non risultano riconducibili a una richiesta della parte.
- La difesa ha l'onere di documentare (almeno in cassazione di provarne l'esistenza) l'invio/ la presenza del programma di messa alla prova presso l'UEPE per ottenere la tutela legata all'art. 168-ter; in mancanza la prescrizione può pervenire.
- Nel conteggio della prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione legislativa (es. misure Covid) e le interruzioni previste dal codice; un calcolo accurato dei giorni può determinare la perenzione prima della decisione di merito con conseguente annullamento senza rinvio.
- L'annullamento per prescrizione della sentenza penale non comporta necessariamente l'eliminazione delle statuizioni civili: le obbligazioni risarcitorie e le spese riconosciute alla parte civile possono essere confermate ed essere ancora efficaci.
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