Cassazione Penale, Ordinanza n. 09714/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e in secondo grado alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva. La difesa censurava, in sostanza, il diniego del più favorevole trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza investisse il trattamento punitivo e dunque una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva era sorretto da motivazione sufficiente e logica, fondata sulla gravità dei fatti, sulla modesta entità del trattamento sanzionatorio e sulla mancanza di elementi positivi di giudizio, reputando non significative la generica confessione e la giustificazione addotta circa le esigenze familiari. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata alla detenzione di cocaina e hashish finalizzata allo spaccio, in fattispecie ritenuta di lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato implicitamente come base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nella specie in assenza di elementi positivi e alla luce della gravità dei fatti.
Richiamato implicitamente con riferimento alla contestata recidiva, rispetto alla quale le attenuanti generiche non sono state riconosciute in prevalenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il mero apprezzamento di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente, coerente e non illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, della gravità del fatto, dell'assenza di elementi positivi e dell'inidoneità delle allegazioni difensive a giustificare un diverso trattamento.
- La generica confessione o la mera allegazione di esigenze familiari, se non accompagnate da concreti elementi di resipiscenza o da dati positivi ulteriori, non impongono il riconoscimento delle attenuanti generiche né la loro prevalenza sulla recidiva.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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