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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05898/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto concluso per la realizzazione di opere connesse a un allevamento cunicolo. L'appaltatore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute sia per lavori previsti nel contratto originario sia per ulteriori opere extra-contratto e varianti richieste dal committente. Il committente proponeva opposizione sostenendo: che non erano state ordinate opere nuove o diverse rispetto al contratto; che il prezzo era stato pattuito a corpo e non poteva essere aumentato senza formali riserve; che i lavori erano stati eseguiti in ritardo e non a regola d'arte; che alcune attrezzature erano state acquistate dal committente e quindi dovevano essere detratte; che spettava la penale per il ritardo e il risarcimento di ulteriori danni. In appello il committente contestava la riconducibilità dei capannoni e delle ulteriori lavorazioni all'originario appalto, l'ammissibilità e l'attendibilità della prova testimoniale sulle pattuizioni verbali, il criterio di quantificazione adottato dal consulente tecnico d'ufficio e la mancata applicazione della penale. In cassazione il ricorrente principale deduceva violazioni di legge, omesso esame, ultra petizione, errata valutazione delle prove e delle norme sull'appalto e sulla prova testimoniale; il resistente proponeva ricorso incidentale lamentando un errore di calcolo nella quantificazione del residuo dovuto per il contratto originario.

La decisione

La Corte ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del committente perché la sentenza di merito aveva correttamente distinto tra opere già previste nel contratto originario e lavori ulteriori richiesti dal committente, aveva legittimamente valorizzato la prova testimoniale e le risultanze peritali, e aveva applicato i criteri dell'appalto per le variazioni ordinate dal committente. Ha respinto anche il ricorso incidentale, osservando che la Corte d'appello aveva già considerato correttamente il prezzo pattuito, gli acconti versati, il compenso per le opere aggiuntive e le detrazioni per lavori non eseguiti, giungendo a una quantificazione finale coerente. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e la restante metà è stata posta a carico del ricorrente principale; inoltre è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria illustrativa depositata oltre il termine è stata dichiarata inammissibile perché tardiva; il termine a ritroso segue le regole di proroga dei termini che scadono in giorno festivo o sabato.

  • art. 155 c.p.c.

    quarto comma; quinto comma

    Le proroghe al primo giorno non festivo operano anche per i termini computati a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultra petizione è stata esclusa perché il petitum monitorio comprendeva sia le opere contrattuali sia le opere aggiuntive.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se si mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta esistente e non apparente, poiché la sentenza di merito esplicitava le ragioni della decisione.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità del testimone a deporre deve essere eccepita tempestivamente prima della deposizione; l'interesse di mero fatto incide sulla credibilità, non sulla capacità.

  • art. 2722 c.c.

    L'inammissibilità della prova testimoniale relativa a patti contrari o aggiunti deve essere eccepita tempestivamente; non è rilevabile per la prima volta in cassazione.

  • art. 2723 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari non opera quando si tratta di lavori extracontrattuali con autonomia negoziale rispetto al contratto originario.

  • art. 2725 c.c.

    La limitazione della prova testimoniale per contratti da provarsi per iscritto è soggetta a eccezione della parte e non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato come norma di definizione dell'appalto nel contesto della qualificazione delle prestazioni oggetto di causa.

  • art. 1657 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione del compenso, ma non accolto come decisivo nella fattispecie.

  • art. 1659 c.c.

    Le variazioni richieste dall'appaltatore seguono una disciplina diversa rispetto alle variazioni ordinate dal committente; nel caso concreto non era applicabile il regime invocato dal ricorrente.

  • art. 1660 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto applicabile invece la disciplina delle varianti ordinate dal committente.

  • art. 1661 c.c.

    Le variazioni ordinate dal committente possono essere provate con ogni mezzo; l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori anche se il prezzo era pattuito a corpo e anche se l'ordine è verbale, purché preciso e determinato.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che il contraddittorio e la prova fossero stati correttamente gestiti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa derivante dalla violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale è soggetta al regime di tempestiva eccezione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto più vizi di legittimità sono state ritenute, in parte, inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale resta circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo, non consentendo una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve riguardare norme giuridiche e non la mera interpretazione del contenuto del contratto tra le parti.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Le spese sono state compensate per metà per la soccombenza reciproca non paritaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, le opere ulteriori richieste dal committente dopo la stipulazione possono essere qualificate come lavori extracontrattuali o come varianti in corso d'opera: nel primo caso costituiscono un nuovo assetto negoziale, nel secondo operano le regole delle variazioni ordinate dal committente.
  • Se le varianti o i lavori aggiuntivi sono ordinati dal committente, l'appaltatore può provarne l'esistenza con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale e le presunzioni; non è necessaria la forma scritta dell'ordine, purché esso sia preciso e determinato.
  • La limitazione alla prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al contratto e le eccezioni di incapacità a testimoniare devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • L'interesse di mero fatto del testimone all'esito della lite non determina incapacità a deporre, ma incide soltanto sulla valutazione di attendibilità rimessa al giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o abbia disatteso una prova legale; non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di appalto, il prezzo pattuito a corpo non impedisce il diritto dell'appaltatore a ottenere un compenso aggiuntivo per lavori ulteriori richiesti dal committente, né esclude la possibilità di detrarre le opere non eseguite o gli acconti già versati ai fini della quantificazione finale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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