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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29528/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per più reati commessi tra il 27/07/2024 e il 01/10/2024: violazione della sorveglianza speciale mediante allontanamento dall'abitazione oltre gli orari consentiti, minaccia nei confronti di alcuni cittadini extracomunitari con un coltello, detenzione di una munizione non denunciata e violazione di prescrizioni della misura di prevenzione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge sull'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, sostenendo che, dopo la sospensione della sorveglianza speciale per custodia cautelare, sarebbe stata necessaria una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024; in subordine, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost.; (2) nullità per violazione del contraddittorio, deducendo che la pubblica accusa aveva depositato documentazione sulla natura cautelare della detenzione, non trasmessa al difensore e comunque utilizzata dalla Corte senza formale acquisizione; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma del reato di minaccia con arma, lamentando un travisamento della testimonianza del luogotenente che non avrebbe chiarito se il ricorrente fosse aggressore o aggredito; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna per detenzione della munizione, sostenendo che l'immobile era condiviso con altri familiari e che il mero rinvenimento dell'oggetto in un armadio vicino al letto non provava la disponibilità esclusiva o la consapevolezza del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato nei primi due motivi e inammissibile per genericità o carenza di specificità nei restanti due. Ha confermato l'interpretazione della Corte di appello secondo cui la sospensione della misura di prevenzione dovuta a custodia cautelare non impone una nuova rivalutazione della pericolosità sociale, perché la disciplina e la ratio della rivalutazione sono collegate alla sola espiazione di pena definitiva e alla sua funzione rieducativa, non alla custodia cautelare, che ha natura meramente preventiva. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, osservando che la documentazione sulla posizione giuridica dell'imputato era acquisibile d'ufficio e comunque non risultava che la decisione si fosse basata su materiale probatorio irritualmente introdotto. Quanto ai capi relativi alla minaccia con arma e alla munizione, ha ritenuto i motivi generici perché meramente reiterativi dell'appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato, per il primo capo, le dichiarazioni e le annotazioni di polizia giudiziaria confermate in parte dal teste, e per il secondo capo, il rinvenimento occultato della munizione tra gli abiti del ricorrente e la sua presenza al momento della perquisizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    L'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale, dopo la sospensione della sorveglianza speciale, opera solo quando la sospensione sia dovuta a espiazione di pena definitiva; non si estende alla custodia cautelare, che ha funzione preventiva e non rieducativa.

  • art. 14, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata perché le due situazioni poste a confronto non sono assimilabili.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione è stata confermata in relazione all'allontanamento dall'abitazione oltre gli orari consentiti.

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia con arma è stato ritenuto sussistente sulla base delle dichiarazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria, ritenute logiche e coerenti.

  • art. 697 c.p.

    La detenzione della munizione è stata affermata sulla base del rinvenimento occultato tra gli abiti del ricorrente, indice della sua consapevole disponibilità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È stato contestato il vincolo della continuazione tra i reati ascritti.

  • art. 236 cod. proc. pen.

    La documentazione sulla posizione giuridica dell'imputato è stata considerata acquisibile d'ufficio perché meramente descrittiva della sua condizione personale.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la violazione del principio di eguaglianza per la diversità tra detenzione espiativa e custodia cautelare.

  • art. 13 Cost.

    La restrizione cautelare, essendo disposta da un giudice e riferita a una pericolosità già accertata, non determina la lamentata lesione del parametro costituzionale.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    La finalità rieducativa è propria della pena espiata e non è predicabile rispetto alla custodia cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione di una misura di prevenzione personale per effetto della custodia cautelare non impone, di regola, una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità sociale: tale obbligo sussiste solo quando la sospensione derivi dall'espiazione di una pena definitiva, in ragione del diverso fondamento rieducativo della detenzione espiativa.
  • La custodia cautelare non è equiparabile alla detenzione in esecuzione di pena ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale, perché ha funzione preventiva e non rieducativa; ne consegue l'infondatezza delle censure che pretendano un'identica disciplina per entrambe le situazioni.
  • Non integra violazione del contraddittorio l'acquisizione d'ufficio o la valutazione di documentazione ufficiale relativa alla posizione giuridica dell'imputato, quando essa sia meramente descrittiva della sua condizione personale e non costituisca nuovo materiale probatorio in senso stretto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo specifico gli elementi decisivi trascurati o travisati.
  • In tema di detenzione illegale di munizioni, il rinvenimento dell'oggetto occultato tra gli abiti riconducibili all'imputato, in un contesto in cui egli è presente alla perquisizione e non fornisce una diversa spiegazione credibile, può essere logicamente valorizzato come indice della sua consapevole disponibilità dell'oggetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCalunniaSorveglianza specialeRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaMisure di prevenzione
IstitutiOnere della prova

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