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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8922/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione di "amministratore di fatto", contestando la valutazione degli elementi sintomatici (procura, licenziamenti, dichiarazioni di alcuni dipendenti) e sostenendo che tali elementi, letti unitariamente, non provano un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore; (2) violazione di legge per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e per la mancata esclusione della menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, atteso che le pene precedenti erano state convertite in pecuniarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo corretta la valutazione di merito: la qualifica di amministratore di fatto può essere provata da elementi sintomatici valutati unitariamente (procura utilizzata per operazioni dal 1997 al 2017, firma esterna come "procuratore", operazioni di acquisto/vendita automezzi, dichiarazioni di dipendenti, gestione coordinata di più società) e la Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla mancata motivazione circa la sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello ha affermato apoditticamente che "i precedenti impediscono" la concessione del beneficio senza svolgere la specifica valutazione prognostica richiesta (art. 164 cod. pen. e giurisprudenza). Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata con rinvio soltanto sul punto relativo alla sospensione condizionale della pena; il resto della decisione è confermato. La censura relativa alla non menzione nel casellario è stata ritenuta infondata.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    colui che "esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione"

    La qualifica di amministratore di fatto si prova con elementi sintomatici che dimostrino un inserimento organico e un esercizio continuativo e significativo di funzioni direttive; la procura può essere indizio se concreta e di ampia portata ma va verificato l'effettivo esercizio dei poteri conferiti

  • art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

    "la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva"

    La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non trasforma il precedente in un precedente detentivo: la pena pecuniaria si considera sempre tale e non costituisce di per sé ostativo alla concessione della sospensione condizionale; occorre valutazione prognostica

  • art. 164 cod. pen.

    Rilevanza del giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato: per negare la sospensione condizionale occorre motivare adeguatamente la previsione di recidiva o di pericolosità concreta

  • art. 175 cod. pen.

    La presenza di precedenti penali incide sugli effetti della condanna e sulla possibilità di escludere la menzione nel casellario; la mera contestazione sul punto è stata ritenuta manifestamente infondata nel caso concreto

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione può, in presenza di una motivazione di merito sufficientemente chiara sul punto, decidere direttamente senza rinvio; altrimenti deve annullare con rinvio per riesame del giudice di merito

  • disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti alla materia impugnabile in cassazione con riferimento al rito abbreviato; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta con valutazione complessiva di indici sintomatici: procura generale usata per anni, esercizio continuativo di atti gestori, comunicazioni esterne che rivendicano rappresentanza e testimonianze dei lavoratori vanno valutate congiuntamente.
  • Una procura, pur essendo elemento importante, non è sufficiente da sola: conta l'effettivo svolgimento delle attività gestorie autorizzate dalla procura.
  • Atti isolati nel tempo (es. pochi licenziamenti in un arco temporale molto lungo) possono non essere significativi se non inseriti in un contesto di più ampi poteri esercitati abitualmente.
  • Le dichiarazioni dei dipendenti sono rilevanti ma la loro importanza va valutata unitamente ad altri elementi probatori; la Cassazione sindaca solo il travisamento palese o l'omissione di risultanze decisive.
  • La conversione di una pena detentiva in pena pecuniaria si considera comunque pena pecuniaria e non impedisce automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice deve esprimere una specifica valutazione prognostica sulla probabilità di recidiva.
  • Una motivazione generica del tipo "i precedenti impediscono la concessione" è insufficiente: il giudice di merito deve spiegare perché i precedenti concreti rendono negativa la prognosi di futura astensione dal reato.
  • Se la motivazione del giudice di merito sul punto è carente, la Cassazione può annullare la sentenza con rinvio limitatamente alla questione della sospensione condizionale; solo se la motivazione di merito contiene già una prognosi chiara la Cassazione può decidere senza rinvio.

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