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Sentenza

Sentenza n. 3867/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano in data 30/09/2025; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il rigetto dello Sportello Unico per l’Immigrazione prot. P-MI/LN/2024/147956– MI2010143297 del 31/10/2024.

Giustizia amministrativa202602007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Milano dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, connesso al rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia nel settembre 2023 nell’ambito di un progetto europeo di integrazione promosso dal Comune di Milano, era titolare di un permesso di soggiorno per tirocinio e aveva presentato l’8 marzo 2024 istanza di rinnovo/conversione per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva preannunciato il rigetto ritenendo il titolo originario non idoneo all’accesso alla procedura e considerando tardiva l’istanza; successivamente la Questura aveva contestato anche la mancata produzione di documentazione relativa al rapporto di lavoro, al contratto di soggiorno, alla disponibilità reddituale, all’alloggio e al nulla osta. Il diniego finale ha rilevato, in particolare, l’assenza del modello 209 e del contratto di soggiorno, richiamando il precedente rigetto dello Sportello Unico. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 6 del d.lgs. 286/1998, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per omessa ponderazione degli elementi favorevoli e della documentazione prodotta; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata valutazione effettiva delle osservazioni procedimentali; lesione del legittimo affidamento e della buona fede, in relazione al percorso istituzionale di integrazione; violazione dell’art. 8 CEDU, con riguardo alla vita privata e all’integrazione sociale; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo alle amministrazioni competenti il riesame della posizione. Il giudice ha rilevato l’incoerenza tra gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale: lo Sportello Unico aveva prospettato ostacoli normativi e una presunta tardività, mentre la Questura aveva richiesto documentazione relativa all’assunzione, al contratto di soggiorno e all’alloggio, profili differenti e non coordinati con i precedenti rilievi. Tale contraddittorietà ha compromesso la partecipazione procedimentale, che presuppone richieste amministrative chiare e coerenti. La motivazione finale è stata ritenuta stereotipata, poiché si è limitata ad affermare che non emergevano elementi utili al riesame senza confrontarsi concretamente con le osservazioni della ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che l’istanza era stata presentata l’8 marzo 2024, prima della scadenza del permesso fissata al 25 marzo 2024, sicché la valutazione di tardività fondata sulla diversa data del 24 luglio 2024 era erronea. La Questura non aveva adeguatamente considerato neppure il percorso di integrazione, il rapporto di lavoro subordinato e la selezione per il Servizio Civile Universale. L’annullamento non comporta il riconoscimento automatico del titolo richiesto, ma l’obbligo di riesame. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base della pretesa a una valutazione concreta della posizione dello straniero e degli elementi sopravvenuti o favorevoli ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione ai presupposti temporali e sostanziali per la conversione del titolo di soggiorno; il TAR ha escluso, nel caso concreto, la tardività dell’istanza, essendo stata presentata prima della scadenza del permesso.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La Questura lo ha richiamato per affermare la necessità di documentazione idonea a confermare le condizioni e lo scopo dell’ingresso e del soggiorno; il diniego è stato tuttavia annullato per l’incoerenza dell’istruttoria e l’insufficienza della motivazione.

  • art. 39-bis, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998

    Individua il titolo originario di soggiorno per motivi di tirocinio posseduto dalla ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone un contraddittorio procedimentale effettivo; le contestazioni devono essere chiare, coerenti e specificamente valutate nel provvedimento finale.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla comunicazione procedimentale della Questura e agli elementi documentali richiesti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 8 CEDU

    È stato invocato dalla ricorrente a tutela della vita privata e dell’integrazione sociale, ma la decisione è stata definita sulla base dei vizi procedimentali e motivazionali senza un autonomo esame decisivo della violazione convenzionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve formulare rilievi chiari, coerenti e non contraddittori; non è legittimo prospettare un ostacolo normativo o una tardività e, contestualmente, richiedere documentazione istruttoria relativa ai presupposti sostanziali del titolo richiesto senza chiarire quale sia l’effettiva ragione ostativa.
  • La partecipazione procedimentale prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990 è effettiva solo se l’interessato è posto in condizione di comprendere con precisione le ragioni ostative e di dedurre su di esse; il provvedimento finale deve confrontarsi concretamente con le osservazioni presentate e non può limitarsi a una formula stereotipata sull’assenza di elementi favorevoli.
  • È illegittimo fondare il diniego di una domanda di soggiorno sulla tardività quando dagli atti risulta che l’istanza è stata presentata prima della scadenza del titolo posseduto.
  • Nel riesaminare una domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve valutare in modo concreto e complessivo la documentazione relativa all’integrazione sociale e lavorativa dell’interessato, senza arrestarsi a un rilievo meramente formale non coordinato con l’istruttoria svolta.
  • L’annullamento del diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per vizi procedimentali e motivazionali comporta l’obbligo di riesame della posizione, ma non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio del titolo richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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