Cassazione Penale, Ordinanza n. 07857/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile di una tentata rapina impropria e del porto ingiustificato di armi. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ma la Corte rileva che tali censure sono generiche, non specifiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, censurando anche il trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato quanto ai primi due profili e non consentito quanto al quarto, osservando che la motivazione della Corte d'appello è congrua sia sul diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti, sia sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le doglianze non rispettassero il requisito di specificità, mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non illogica su responsabilità, non punibilità, attenuanti e pena.
Norme richiamate
richiamato per la configurazione del delitto tentato e per il giudizio sul trattamento sanzionatorio connesso al tentativo
richiamato quale norma incriminatrice del reato di rapina impropria contestato in forma tentata
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato quale norma incriminatrice relativa al porto ingiustificato di armi
richiamato per il requisito di specificità del ricorso, la cui mancanza determina inammissibilità
richiamato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, subordinata alla presenza congiunta di tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento
richiamato come parametro per la determinazione discrezionale della pena
implicito nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle effettive ragioni poste a base della decisione impugnata; censure generiche o meramente riproduttive dell'appello sono inammissibili.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché la cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello del giudice territoriale.
- Il travisamento della prova è rilevante solo quando l'errore sia decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non basta prospettare una diversa lettura degli elementi processuali.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è sufficiente quando esclude uno dei presupposti richiesti dalla legge, senza necessità di analizzare analiticamente tutti gli indici previsti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria; un richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente.
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