Cassazione Civile, Ordinanza n. 05744/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento TARI per l'anno 2017 relativo a un'area scoperta utilizzata come parcheggio. L'area era stata tassata applicando la tariffa della categoria A/4 del regolamento comunale, prevista per depositi, autorimesse, magazzini e garage. La CTR aveva accolto l'appello della concessionaria della riscossione, ritenendo legittima tale applicazione perché la categoria avrebbe portata ampia e comprenderebbe anche i parcheggi esterni, considerati omogenei agli altri spazi per potenzialità di produzione di rifiuti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che il regolamento comunale non poteva equiparare l'area scoperta a parcheggio a categorie diverse senza prevedere una sottocategoria apposita, in coerenza con il principio 'chi inquina paga' e con la diversa concreta potenzialità di produzione di rifiuti. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermare una generica omogeneità nella potenzialità di produzione dei rifiuti senza indicare le fonti del convincimento e senza svolgere un adeguato percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha richiamato un orientamento già formato tra le stesse parti in controversie analoghe sulla tassazione di aree scoperte adibite a parcheggio, ribadendo che l'ente impositore gode di discrezionalità tecnica nella determinazione delle tariffe TARI/TARSU, ma tale discrezionalità deve rispettare la ratio del tributo e il principio di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà, commisurando il prelievo alla potenzialità di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di beni. Ha quindi affermato che l'area scoperta adibita a parcheggio, pur essendo potenzialmente idonea a produrre rifiuti e non essendo esente, non può essere totalmente equiparata all'area coperta o ad altre categorie come depositi, magazzini, autorimesse e garage. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione e/o falsa applicazione
è il parametro processuale invocato per censurare la decisione sulla corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali
è il parametro processuale invocato per dedurre il vizio di motivazione e la violazione delle norme sul contenuto della sentenza
richiamato quale base normativa del prelievo TARI e del criterio di commisurazione della tariffa
richiamato per sostenere che la classificazione tariffaria deve tener conto della concreta attitudine dei locali o aree a produrre rifiuti
art. 62, comma 2, D.P.R. n. 507/1993
richiamato per escludere l'esenzione delle aree idonee alla produzione di rifiuti, pur se scoperte
richiamato tra le norme processuali del contenzioso tributario per la censura di motivazione
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla motivazione della decisione
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
principio 'chi inquina paga'
invocato come criterio di giustificazione della tariffa commisurata alla capacità di produrre rifiuti
Massime di principio
- In materia di TARI e tributi analoghi, il comune dispone di discrezionalità tecnica nella classificazione delle superfici e nella determinazione delle tariffe, ma tale potere deve essere esercitato in modo realistico e proporzionato, in coerenza con la ratio del prelievo di coprire il costo del servizio in rapporto alla potenzialità di produzione dei rifiuti.
- Le aree scoperte adibite a parcheggio possono essere assoggettate a tassazione perché potenzialmente idonee a produrre rifiuti; tuttavia non sono automaticamente equiparabili, ai fini tariffari, alle aree coperte o ad altre categorie omogenee solo in astratto.
- La classificazione tariffaria deve rispettare il principio di proporzionalità e il criterio della concreta attitudine del bene a produrre rifiuti: l'ente impositore non può estendere una categoria regolamentare fino a ricomprendere fattispecie significativamente diverse senza adeguata giustificazione tecnica.
- La motivazione della decisione tributaria deve dar conto del percorso logico seguito e delle ragioni della qualificazione tariffaria, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica di omogeneità tra beni diversi.
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