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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un comune aveva presentato in sede concorsuale una prima domanda di ammissione al passivo per un credito fondato sul contratto di concessione per la riscossione di tributi ed entrate patrimoniali, domanda che era stata definitivamente rigettata e non impugnata. Successivamente, sulla base di una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato la società fallita al risarcimento del danno erariale per omesso riversamento di somme riscosse, il comune ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione, in via privilegiata, del nuovo credito derivante da quella pronuncia. Il fallimento ha eccepito che il nuovo credito fosse in realtà lo stesso già azionato nella prima domanda e che, pertanto, si fosse formato giudicato endofallimentare preclusivo ex art. 96 l.fall. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell’art. 96, ultimo comma, l.fall., dell’art. 2741 c.c. e degli artt. 52 e 94 l.fall., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la preclusione derivante dal rigetto definitivo della precedente domanda di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudicato endofallimentare opera solo quando la seconda domanda abbia ad oggetto lo stesso diritto di credito già fatto valere con la prima, sulla base del medesimo fatto costitutivo. Nel caso concreto, la prima domanda era fondata sull’inadempimento agli obblighi del contratto di concessione; la seconda, invece, sulla responsabilità contabile accertata dalla Corte dei conti e sul conseguente risarcimento del danno erariale. Poiché causa petendi e petitum erano diversi, il credito ammesso al passivo era distinto da quello già rigettato, con conseguente insussistenza della preclusione invocata dal fallimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 l.fall.

    Richiamato come base della definitività dello stato passivo e della formazione del giudicato endofallimentare sulle domande di ammissione non impugnate.

  • art. 2741, comma 1, c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non lo considera decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 52 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte accolga la censura.

  • art. 94 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di accertamento del passivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste per il ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica la condanna equitativa in favore della parte resistente e quella in favore della cassa delle ammende, valorizzando l’ipotesi di abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la decisione definitiva su una domanda di ammissione produce una preclusione assimilabile al giudicato rispetto alle successive domande aventi ad oggetto il medesimo credito tra le stesse parti.
  • La preclusione endofallimentare non opera quando la nuova domanda di ammissione si fondi su un diverso fatto costitutivo e quindi su un diritto di credito diverso, anche se il contenuto economico della pretesa sia simile o la quantificazione del danno tenga conto di elementi già considerati in precedenza.
  • La diversità della causa petendi e del petitum esclude l’identità del diritto azionato: il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto stesso, mentre la sola diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico non è sufficiente a renderlo diverso.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso manifestamente infondato o definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna aggravata del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., quale espressione di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

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