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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01529/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando cause di esonero. La condanna di merito per la violazione contestata resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a sei mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per un anno, in relazione alla violazione dell'art. 189 del codice della strada. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: da un lato, la violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale; dall'altro, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e privo di puntuali ragioni in fatto e in diritto; quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla non particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità della condotta e il serio pericolo arrecato alle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma posta a base della condanna confermata in appello; nel testo non è specificata la concreta modalità della violazione, ma il reato è quello contestato all'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    È richiamato come parametro per apprezzare modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo nel giudizio di tenuità del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto se quest'ultima è sorretta da argomentazioni logiche e coerenti e da riscontri probatori.
  • La censura sulla responsabilità penale non può essere meramente assertiva: deve indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata e confutare le ragioni poste a base della conferma di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, tenendo conto delle modalità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • Se il giudice di merito esclude la particolare tenuità del fatto con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, la cassazione non può sostituire una diversa valutazione di merito in assenza di vizi specifici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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