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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27088/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiori Ires, Iva e Irap relative all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società e, in estensione, di un soggetto indicato come amministratore di fatto. La C.t.p. aveva accolto il ricorso del contribuente; la C.t.r., in parziale riforma, aveva confermato la legittimità dell'accertamento ritenendo provata la qualità di gestore di fatto, ma aveva escluso che al medesimo potessero essere irrogate anche le sanzioni amministrative. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che l'amministratore di fatto dovrebbe rispondere delle sanzioni quando sia anche il reale beneficiario delle violazioni tributarie commesse tramite una società costituita artificiosamente per finalità evasive; secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe dovuto attribuire la responsabilità sanzionatoria alla persona fisica che aveva promosso, gestito e tratto vantaggio dal disegno illecito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare, da un lato, la sufficienza della prova della gestione di fatto e, dall'altro, l'insussistenza della responsabilità del medesimo soggetto per le sanzioni, senza affrontare né accertare il diverso tema della sua eventuale qualità di effettivo beneficiario di una società costituita al solo scopo di evadere. La censura dell'Agenzia, pertanto, introduceva una questione nuova di fatto e di diritto non trattata in appello e non adeguatamente allegata come dedotta nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura introduce una questione nuova non esaminata dal giudice di merito.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    È richiamato come norma che disciplina la riferibilità delle sanzioni amministrative tributarie; la sua invocazione non supera il rilievo processuale della novità della questione.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del soggetto che beneficia delle violazioni; la Corte non affronta il merito del relativo coordinamento perché la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e indicare specificamente dove l'abbia dedotta nel giudizio precedente.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste del vizio ex art. 360 c.p.c., mira in realtà a far valere un diverso presupposto fattuale non accertato dal giudice di merito.
  • La responsabilità per sanzioni tributarie dell'amministratore di fatto non può essere affermata in cassazione sulla base di un diverso ruolo sostanziale della persona fisica, se tale ruolo non è stato oggetto di specifico accertamento e motivazione nella sentenza impugnata.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare gli atti del giudizio di merito in cui la questione sarebbe stata dedotta, così da consentire alla Corte il controllo ex actis della sua effettiva devoluzione.
  • La mera riportazione in sentenza della ricostruzione fattuale prospettata da una parte non equivale ad adesione del giudice a tutte le qualificazioni giuridiche o fattuali contenute in quella ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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