Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18419/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dalla notifica, avvenuta nel 2006, di una cartella di pagamento per IVA riferita agli anni 1990-1992 nei confronti di una società colpita dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia. La società aveva impugnato la cartella; in primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi non maturata la decadenza dell'Amministrazione per effetto delle proroghe connesse alla disciplina emergenziale. In appello, proposto dalla socia accomandataria, la decisione era stata riformata con accertamento della decadenza dell'Agenzia delle Entrate: la CTR aveva ritenuto che l'art. 138 l. 388/2000 non avesse prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva e che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, operasse il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo previsto dall'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 conv. in l. 156/2005. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 l. 388/2000, dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 e dell'art. 37, comma 40, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, sostenendo che la disciplina speciale per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 operasse automaticamente, senza necessità di istanza, e prevalesse come lex specialis sul termine generale di decadenza richiamato dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'art. 138 l. 388/2000, pur consentendo ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 una ampia rateazione e prevedendo una sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva fino al 15 dicembre 2002, non proroga il termine entro cui l'Ufficio deve emettere l'atto impositivo né consente di far rivivere obbligazioni tributarie già estinte per decadenza. Ha inoltre confermato l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 conv. in l. 156/2005, secondo la giurisprudenza di legittimità, applicabile anche alle situazioni tributarie anteriori e ancora sub iudice. La sentenza d'appello, che aveva dichiarato la decadenza dell'Agenzia per tardiva notifica della cartella, è stata quindi ritenuta conforme ai principi consolidati. Nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti erano rimaste intimate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina emergenziale prevista per i contribuenti colpiti da eventi sismici può incidere sulle modalità e sui tempi di pagamento o di riscossione, ma non determina di per sé una proroga del termine decadenziale per l'emissione o la notifica dell'atto impositivo, salvo espressa previsione.
  • Una norma transitoria che fissi termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento si applica anche ai rapporti tributari anteriori e alle controversie ancora pendenti, se il suo tenore e la giurisprudenza di legittimità ne riconoscono l'efficacia retroattiva.
  • Se alla data rilevante per la disciplina transitoria l'Amministrazione è già decaduta dall'azione di riscossione, la successiva normativa agevolativa o sospensiva non può far rivivere il credito tributario già caducato.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata si sia uniformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione sul rapporto tra disciplina speciale emergenziale e termini generali di decadenza della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.