Cassazione Civile, Ordinanza n. 18419/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dalla notifica, avvenuta nel 2006, di una cartella di pagamento per IVA riferita agli anni 1990-1992 nei confronti di una società colpita dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia. La società aveva impugnato la cartella; in primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi non maturata la decadenza dell'Amministrazione per effetto delle proroghe connesse alla disciplina emergenziale. In appello, proposto dalla socia accomandataria, la decisione era stata riformata con accertamento della decadenza dell'Agenzia delle Entrate: la CTR aveva ritenuto che l'art. 138 l. 388/2000 non avesse prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva e che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, operasse il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo previsto dall'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 conv. in l. 156/2005. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 l. 388/2000, dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 e dell'art. 37, comma 40, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, sostenendo che la disciplina speciale per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 operasse automaticamente, senza necessità di istanza, e prevalesse come lex specialis sul termine generale di decadenza richiamato dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'art. 138 l. 388/2000, pur consentendo ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 una ampia rateazione e prevedendo una sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva fino al 15 dicembre 2002, non proroga il termine entro cui l'Ufficio deve emettere l'atto impositivo né consente di far rivivere obbligazioni tributarie già estinte per decadenza. Ha inoltre confermato l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005 conv. in l. 156/2005, secondo la giurisprudenza di legittimità, applicabile anche alle situazioni tributarie anteriori e ancora sub iudice. La sentenza d'appello, che aveva dichiarato la decadenza dell'Agenzia per tardiva notifica della cartella, è stata quindi ritenuta conforme ai principi consolidati. Nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 138 l. 23 dicembre 2000, n. 388
consente una rateazione per i tributi dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e sospende i procedimenti di riscossione coattiva fino al 15 dicembre 2002, ma non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo né fa rivivere pretese già decadute.
art. 9, comma 178, l. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come parte del quadro normativo emergenziale sui tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156
stabilisce, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, che la cartella di pagamento va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; la Corte ne conferma l'applicazione retroattiva.
art. 37, comma 40, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato nel ricorso come norma invocata per la disciplina della riscossione e dei termini, senza accoglimento della tesi dell'Agenzia.
art. 36, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
la Corte ricorda che è stata sostituita dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale prevista per i contribuenti colpiti da eventi sismici può incidere sulle modalità e sui tempi di pagamento o di riscossione, ma non determina di per sé una proroga del termine decadenziale per l'emissione o la notifica dell'atto impositivo, salvo espressa previsione.
- Una norma transitoria che fissi termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento si applica anche ai rapporti tributari anteriori e alle controversie ancora pendenti, se il suo tenore e la giurisprudenza di legittimità ne riconoscono l'efficacia retroattiva.
- Se alla data rilevante per la disciplina transitoria l'Amministrazione è già decaduta dall'azione di riscossione, la successiva normativa agevolativa o sospensiva non può far rivivere il credito tributario già caducato.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata si sia uniformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione sul rapporto tra disciplina speciale emergenziale e termini generali di decadenza della riscossione.
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