Cassazione Penale, Sentenza n. 02073/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il decreto che aveva respinto l'appello avverso la confisca di prevenzione dei beni riconducibili a Fornari. Il motivo unico denunciava l'elusione del vincolo imposto dalla sentenza rescindente e la motivazione apparente del giudice del rinvio, con specifico riferimento all'accertamento del dolo specifico richiesto per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art.12-quinquies d.l. 306/1992, oggi art.512-bis c.p.) e alla presunta assenza di correlazione temporale tra le operazioni di trasferimento e la manifestazione della pericolosità sociale (art.4, co.1, lett.b) d.lgs. 159/2011). Il ricorrente sosteneva che le operazioni societarie erano compatibili con attività lecite (per esempio, il mantenimento di cariche sociali), che gli immobili erano stati acquistati anteriormente in modo lecito e che non poteva prevedere l'applicazione di misure di prevenzione, pertanto le argomentazioni del giudice sarebbero state tautologiche e insufficienti a provare il dolo e la correlazione temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato in Cassazione è limitato a vizi di legge (artt.10, co.3 e 27, co.2 d.lgs. 159/2011) e che non può sostituirsi a una valutazione di merito sulla persuasività delle prove, potendo censurare solo la motivazione del tutto mancante o meramente apparente. La Corte ha ritenuto fondata la motivazione del giudice del rinvio, che aveva compiuto una valutazione analitica e unitaria di plurimi elementi indiziari (vorticoso giro di cessioni di quote, intestazioni fittizie, operazioni immobiliari, flussi finanziari privi di causale, dichiarazioni di terzi, accertamenti tecnici attestanti prelievi e versamenti riconducibili ad attività usurarie) e aveva concluso per l'esistenza del dolo specifico e per la correlazione temporale tra i trasferimenti e il periodo di commissione dei reati (2003-2009). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. b)
Definisce la "pericolosità sociale qualificata" presa a fondamento della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto ammissibile valutare se le condotte di intestazione fittizia e trasferimento di beni rientrino in tale pericolosità.
d.l. 306 del 1992, art. 12-quinquies (oggi art. 512-bis c.p.)
Norma sul trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha esaminato se il dolo specifico richiesto per tale fattispecie potesse desumersi da un complesso di elementi indiziari.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione ai soli motivi di legittimità, richiedendo che le censure siano incentrate su violazioni di legge.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2
Conferma il regime di impugnabilità in Cassazione per i provvedimenti di prevenzione, circoscrivendone il sindacato alle questioni di diritto.
cod. proc. pen., art. 125, comma 3
Obbligo di motivazione del giudice d'appello nei procedimenti speciali: invocato quale parametro per verificare la sussistenza o meno della motivazione apparente.
cod. proc. pen., art. 627, comma 3
Richiamato tra le norme processuali pertinenti al procedimento di prevenzione; utilizzato nel quadro delle censure processuali del ricorrente.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Vizio di motivazione generale che, nel contesto dei procedimenti di prevenzione, è sostituito dal controllo sulla motivazione inesistente o meramente apparente ammesso in Cassazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1 e art. 10, comma 2
Norme richiamate in combinato disposto per delineare l'obbligo motivazionale del giudice nelle decisioni di prevenzione e l'ambito del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto: non è mezzo per rimettere in discussione la persuasività delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
- La motivazione si considera inesistente o apparente solo se del tutto avulsa dalle risultanze o fondata su affermazioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa; un'analisi unitaria e documentata di indizi è sufficiente perché la motivazione sia ritenuta valida.
- Il dolo specifico per il reato di trasferimento fraudolento di valori può essere desunto da un insieme di elementi indiziari (giri anomali di cessioni, intestazioni fittizie, flussi finanziari incoerenti, testimonianze, accertamenti contabili) se valutati congiuntamente.
- La correlazione temporale richiesta tra manifestazioni di pericolosità sociale e trasferimenti dominicali può essere riconosciuta anche quando i trasferimenti riguardino beni acquistati anteriormente, purché le operazioni di interposizione si collochino nel periodo di attività delittuosa.
- Il mantenimento di cariche formali da parte del presunto beneficiario non esclude automaticamente la finalità elusiva: occorre valutare il complesso delle evidenze, inclusa la realtà della disponibilità sostanziale e l'assenza di giustificazioni economiche.
- Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento di prevenzione è necessario dimostrare una violazione di legge o l'assenza totale della motivazione; critiche alla valutazione degli elementi indiziari sono, di regola, sindacabili solo in sede di merito.
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