Cassazione Civile, Ordinanza n. 25762/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio, applicando studi di settore e i 'cluster' 2 e 10 riferiti alla rifinitura di pelli in conto terzi, aveva contestato maggiori ricavi e, conseguentemente, maggiori Ires, Irap e Iva. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR, su appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo corretta l'applicazione dei cluster e rilevando che la contribuente non aveva proposto cluster alternativi né specificamente riproposto in appello tutte le questioni di legittimità già dedotte in primo grado. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992, per mancato deposito, da parte dell'appellante, della ricevuta di spedizione del ricorso in appello notificato per posta, con conseguente inammissibilità dell'appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la diversità strutturale e dimensionale dell'impresa rispetto alle imprese tipo considerate nei cluster, che avrebbe reso gli studi di settore inapplicabili; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sui motivi di ricorso introduttivi rimasti assorbiti in primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel processo tributario, il deposito dell'avviso di ricevimento recante attestazione postale della data di spedizione e di ricezione può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione, sicché non ricorreva l'inammissibilità dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva adeguatamente specificato né le proprie caratteristiche aziendali né il contenuto dei cluster alternativi, e perché la CTR aveva comunque esaminato la questione dell'applicabilità degli studi di settore, motivando in modo congruo. Ha ritenuto non accoglibile anche il terzo motivo, osservando che, una volta non specificamente riproposte in appello le questioni non accolte in primo grado, queste devono intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
"fotocopia della ricevuta ... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale"; "l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"
Nel processo tributario il deposito dell'avviso di ricevimento può equivalere, quanto alla prova della tempestiva notificazione, alla ricevuta di spedizione se reca attestazione postale idonea della data di spedizione; il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità quando la tempestività risulti comunque dimostrata.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
"il ricorso in appello [...] deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3"
L'appello tributario è soggetto alle forme di deposito previste per il ricorso introduttivo, ma l'inosservanza formale non determina inammissibilità se la funzione probatoria dell'atto è comunque soddisfatta dalla documentazione prodotta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni processuali, tra cui la dedotta inammissibilità dell'appello e l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'effettiva mancata considerazione di un fatto decisivo; non può essere utilizzato per contestare genericamente la motivazione o per sollecitare una diversa valutazione del merito.
La pronuncia deve corrispondere al chiesto e pronunciato, ma nel processo tributario le questioni non accolte in primo grado che non siano specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
"le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate"
Le doglianze non riproposte in modo specifico in appello non devono essere esaminate dal giudice di secondo grado, perché considerate rinunciate.
Richiamato solo nella memoria della ricorrente in relazione alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; il riferimento non incide sulla decisione di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della rituale costituzione dell'appellante che abbia notificato l'atto per posta, l'avviso di ricevimento può supplire alla ricevuta di spedizione se reca un'attestazione postale idonea a provare la data di invio e la tempestiva proposizione dell'impugnazione.
- La sanzione di inammissibilità per irregolarità del deposito documentale non opera quando la documentazione prodotta consenta comunque di verificare con certezza la tempestività della notificazione e l'effettiva ricezione del plico da parte del destinatario.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non specifica adeguatamente il fatto storico asseritamente trascurato e finisce in realtà per sollecitare una rivalutazione del merito.
- Gli studi di settore, una volta instaurato il contraddittorio con il contribuente, possono fondare l'accertamento come presunzioni idonee da sole a sorreggere la pretesa, salvo prova contraria del contribuente in sede amministrativa o contenziosa.
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in difetto, si intendono rinunciate e il giudice di secondo grado non è tenuto a esaminarle.
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