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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30604/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva condannato gli imputati per peculato continuato relativo a ingenti somme della Gestione fuori bilancio "Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo" (2007-2014). Nannerini, commissario liquidatore, confessò l'appropriazione; Persico è accusato di concorso e di aver fatto transitare i proventi su società a lui riconducibili; Mastroianni, Perone e Breglia, membri del comitato di sorveglianza, erano stati ritenuti responsabili per omesso impedimento ex art. 40, comma 2, c.p. Motivi di impugnazione: vizi di calcolo della prescrizione, violazione del divieto di reformatio in peius, difetto di motivazione e travisamento della prova, illegittima estensione della posizione di garanzia al comitato di sorveglianza, mancanza del nesso di causalità e del dolo per la responsabilità omissiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) accertato l'errata determinazione dei termini di prescrizione da parte della Corte d'appello e dichiarato estinti per prescrizione (annullamento senza rinvio) tutti i reati commessi anteriormente al 28 novembre 2011 contestati ai capi a), d) ed e) nei confronti di Nannerini e Persico; ha confermato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per i reati commessi dopo tale data e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena e per l'accertamento di fatti non valutabili in sede di legittimità (in particolare la datazione precisa degli episodi residui). 2) annullato senza rinvio la sentenza di merito nei confronti di Mastroianni, Perone e Breglia con formula "perché il fatto non sussiste" e revocato le statuizioni civili nei loro confronti, perché la normativa applicabile alla liquidazione coatta amministrativa (art. 41 R.d. n. 267/1942 e richiamo all'art. 201 R.d.) non configura per il comitato di sorveglianza una posizione di garanzia assimilabile a quella dei sindaci e quindi non legittima l'applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p. per omesso impedimento; inoltre mancava motivazione sul nesso di causalità e sul dolo omissivo. Sono state altresì disposte le liquidazioni delle spese processuali della fase di cassazione nei termini indicati.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    La Corte afferma che per applicare la responsabilità per omesso impedimento prevista da questa norma è necessaria una posizione di garanzia effettiva; nel caso in esame tale posizione non è configurabile a carico del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che sanziona il peculato; applicata in relazione alle appropriazioni contestate al commissario liquidatore e ai concorrenti che hanno beneficiato dei fondi.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata per distinguere la responsabilità per concorso (art. 110) dalla responsabilità omissiva impropria, quando non sussiste una posizione di garanzia.

  • art. 41 R.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La Corte interpreta la disciplina del comitato dei creditori (richiamata ex art. 201 per la liquidazione coatta) come non configurante, nella versione vigente al tempo dei fatti, una posizione di garanzia assimilabile a quella dei sindaci; pertanto non legittima la responsabilità per omesso impedimento.

  • art. 201 R.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Stabilisce l'equiparazione del comitato di sorveglianza, nella liquidazione coatta amministrativa, al comitato dei creditori, con il conseguente richiamo alle funzioni di vigilanza previste dall'art. 41; la Corte ne trae la conseguenza che non si configura la posizione di garanzia per omesso impedimento.

  • art. 205 R.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma richiamata in primo grado; la Cassazione rileva che essa impone solo l'obbligo di redazione di un rapporto/parere periodico e non istituisce di per sé una posizione di garanzia idonea all'art. 40 c.p.

  • art. 2407 cod. civ. (disciplina sindaci)

    La Corte esamina la disciplina della responsabilità dei sindaci e la modifica del richiamo operato dall'art. 41 R.d.; conclude che, dopo le modifiche normative, il richiamo al comma 2 (responsabilità solidale per omesso controllo) era stato escluso e dunque non si poteva derivare analoga posizione di garanzia per il comitato di sorveglianza.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata nelle censure sulla prescrizione; la Cassazione ricostruisce correttamente i termini di prescrizione alla luce delle norme e della evoluzione normativa, correggendo l'errata valutazione della Corte d'appello.

  • legge n. 69 del 2015

    Riferita come punto di riferimento per stabilire la pena ed i termini massimi di prescrizione applicabili ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte indica l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità per i reati commessi dopo la data di prescrizione determinata (principio relativo all'impossibilità di riesaminare in Cassazione questioni ormai irrevocabili) e dispone il rinvio per la rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • La responsabilità per omesso impedimento (art. 40, comma 2, c.p.) richiede una posizione di garanzia effettiva e normativamente riconoscibile: non ogni organo di controllo è automaticamente titolare di tale posizione; va verificato il quadro normativo specifico che regola i compiti e i poteri dell'organo.
  • Per ritenere sussistente la responsabilità omissiva è necessario, oltre alla posizione di garanzia, accertare il nesso di causalità contrafattuale (che il reato non si sarebbe verificato se il controllo fosse stato adeguato) e la sussistenza del dolo omissivo (anche dolo eventuale richiede segnali chiari e perception dell'anomalia).
  • In tema di prescrizione penale il computo va effettuato rispetto al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e alla normativa vigente al momento dei fatti: errori nella determinazione del termine di prescrizione possono comportare l'annullamento per estinzione dei reati prescritti.
  • La 'doppia conforme' (motivazione identica in primo e secondo grado) limita le censure in Cassazione: il vizio di travisamento della prova può essere apprezzato solo se specificamente indicata l'introduzione di un dato probatorio inesistente o una omessa valutazione decisiva nella motivazione di secondo grado.
  • La Corte di merito può riconoscere attenuanti generiche ex officio in appello, ma l'omesso esercizio di tale potere non è automaticamente censurabile in Cassazione in assenza di specifica richiesta o doglianza adeguata.
  • In caso di pluralità di reati continuati, la determinazione dell'aumento per continuazione in appello può essere diversa rispetto al primo grado purché la pena finale sia complessivamente inferiore a quella irrogata in primo grado (limiti al divieto di reformatio in peius).
  • Le confessioni rese in fase di indagine possono essere valutate come elementi di prova anche se ritrattate in dibattimento se risultano corroborate da elementi oggettivi autonomi (flussi finanziari, documentazione, dichiarazioni conformi di terzi).

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