Cassazione Civile, Ordinanza n. 22776/2021 del 12/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale collegate alla compravendita di alcuni terreni ceduti a una società, dopo che un precedente giudizio aveva già determinato un maggior valore dei beni rispetto a quello dichiarato. La contribuente ha impugnato l’ulteriore atto impositivo e, in appello, ha dedotto: (1) la nullità dell’avviso perché emesso da soggetto privo di valida qualifica dirigenziale o di delega, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015; (2) la necessità del litisconsorzio con l’acquirente del bene, sostenendo che, trattandosi di obbligazione solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, l’atto avrebbe dovuto essere notificato a entrambe le parti contrattuali e che la causa dovesse essere rimessa al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio. La Commissione regionale ha ritenuto inammissibile la prima eccezione perché nuova e infondata la seconda. In cassazione sono stati proposti due motivi, entrambi per violazione di legge, contro tali statuizioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’eccezione di nullità dell’atto impositivo fondata sulla sentenza della Corte costituzionale dovesse essere proposta tempestivamente in primo grado mediante motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, e che in appello costituissi motivo nuovo vietato dall’art. 57 dello stesso decreto. Ha inoltre escluso che tra venditore e acquirente, obbligati solidali al pagamento dell’imposta di registro, sussista litisconsorzio necessario nel processo tributario, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 136 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 30, comma 3, L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015
Richiamata dalla ricorrente come fonte della dedotta nullità sopravvenuta dell’atto impositivo per l’illegittimità delle norme sugli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che la dedotta nullità sopravvenuta dell’atto avrebbe dovuto essere fatta valere in primo grado mediante motivi aggiunti.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo applica per affermare il divieto di proporre in appello motivi nuovi non dedotti con il ricorso introduttivo.
artt. 14, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente in tema di litisconsorzio necessario; la Corte esclude che la solidarietà tributaria integri, di per sé, una fattispecie di litisconsorzio necessario.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rimessione al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio.
art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte ribadisce che, pur essendo le parti contraenti tenute in solido all’imposta di registro, ciò non comporta litisconsorzio necessario sul piano processuale.
La Corte richiama il potere di ribadire il principio di diritto sulla base della giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità dell’atto impositivo che derivino da sopravvenienze normative o costituzionali devono essere dedotte tempestivamente nel primo grado di giudizio; se non proposte con gli strumenti processuali previsti, non possono essere introdotte per la prima volta in appello come motivi nuovi.
- Nel processo tributario il divieto di motivi nuovi in appello impedisce di prospettare nuove cause di nullità dell’atto non già dedotte nel ricorso introduttivo.
- L’obbligazione solidale tra le parti contrattuali per l’imposta di registro non comporta, di regola, litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento; la solidarietà riguarda il rapporto sostanziale, non determina automaticamente l’inscindibilità processuale della causa.
- Il vizio relativo alla mancata partecipazione di un soggetto al giudizio va distinto dalle ipotesi in cui la partecipazione necessaria derivi da un unico accertamento inscindibile su un bene o rapporto: la solidarietà passiva, da sola, non integra tale presupposto.
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