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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22776/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale collegate alla compravendita di alcuni terreni ceduti a una società, dopo che un precedente giudizio aveva già determinato un maggior valore dei beni rispetto a quello dichiarato. La contribuente ha impugnato l’ulteriore atto impositivo e, in appello, ha dedotto: (1) la nullità dell’avviso perché emesso da soggetto privo di valida qualifica dirigenziale o di delega, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015; (2) la necessità del litisconsorzio con l’acquirente del bene, sostenendo che, trattandosi di obbligazione solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, l’atto avrebbe dovuto essere notificato a entrambe le parti contrattuali e che la causa dovesse essere rimessa al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio. La Commissione regionale ha ritenuto inammissibile la prima eccezione perché nuova e infondata la seconda. In cassazione sono stati proposti due motivi, entrambi per violazione di legge, contro tali statuizioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’eccezione di nullità dell’atto impositivo fondata sulla sentenza della Corte costituzionale dovesse essere proposta tempestivamente in primo grado mediante motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, e che in appello costituissi motivo nuovo vietato dall’art. 57 dello stesso decreto. Ha inoltre escluso che tra venditore e acquirente, obbligati solidali al pagamento dell’imposta di registro, sussista litisconsorzio necessario nel processo tributario, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità dell’atto impositivo che derivino da sopravvenienze normative o costituzionali devono essere dedotte tempestivamente nel primo grado di giudizio; se non proposte con gli strumenti processuali previsti, non possono essere introdotte per la prima volta in appello come motivi nuovi.
  • Nel processo tributario il divieto di motivi nuovi in appello impedisce di prospettare nuove cause di nullità dell’atto non già dedotte nel ricorso introduttivo.
  • L’obbligazione solidale tra le parti contrattuali per l’imposta di registro non comporta, di regola, litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento; la solidarietà riguarda il rapporto sostanziale, non determina automaticamente l’inscindibilità processuale della causa.
  • Il vizio relativo alla mancata partecipazione di un soggetto al giudizio va distinto dalle ipotesi in cui la partecipazione necessaria derivi da un unico accertamento inscindibile su un bene o rapporto: la solidarietà passiva, da sola, non integra tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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