Cassazione Civile, Ordinanza n. 21839/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, in primo grado, di un avviso di recupero di credito d'imposta notificato a una contribuente. L'unico motivo dedotto denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nullo l'avviso per difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato dell'area direttiva validamente delegato. Secondo il ricorso, la delega di firma era stata conferita con ordine di servizio che individuava il funzionario legittimato in base alla qualifica e all'importo degli atti da sottoscrivere, senza necessità di indicazione nominativa del delegato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia e ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni. Perciò non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che identifichi il funzionario mediante la qualifica rivestita, così da consentire ex post la verifica del potere di sottoscrizione. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita dal dirigente mediante delega di firma a un funzionario dell'area direttiva; la delega non richiede indicazione nominativa del delegato né della durata, se l'ordine di servizio consente di individuare il soggetto per qualifica e verifica successiva del potere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle Entrate
Richiamato per fondare i poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio nell'ambito del rapporto gerarchico interno.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
Richiamato come base organizzativa interna che consente il decentramento burocratico della firma.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, quando conferita nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante.
- Ai fini della validità della delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 non è necessario che l'ordine di servizio rechi il nome del funzionario delegato o la durata della delega; è sufficiente che il destinatario sia individuabile in base alla qualifica rivestita.
- La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non sussiste se, mediante gli elementi interni dell'organizzazione dell'ufficio, sia possibile verificare ex post che il sottoscrittore rientrava tra i soggetti legittimati alla firma.
- La disciplina della delega di funzioni prevista per il pubblico impiego non si applica, automaticamente, alla mera delega di firma per atti tributari, quando non vi sia trasferimento esterno di competenze ma solo decentramento operativo.
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