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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27414/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Melideo impugnava la sentenza di condanna (conferma in appello) per il reato di falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell'art. 495 c.p. e per una contravvenzione al codice della strada (art. 16 d.lgs. 285/1992). Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), 2) violazione di legge circa la qualificazione del fatto, sostenendo che le dichiarazioni false rese al controllo degli agenti non sarebbero state "spontanee" e dunque avrebbero dovuto integrarsi nella fattispecie meno grave di cui all'art. 496 c.p. Inoltre è stato proposto un motivo nuovo invocando l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con richiamo anche all'art. 530 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione non fosse idonea a costituire autonomo motivo di cassazione quando riguarda questioni di diritto e che la questione dovesse essere valutata sotto il profilo della violazione di legge (come fatto nel secondo motivo). Quanto al merito, la Corte ha confermato l'esatta qualificazione del fatto come art. 495 c.p.: l'imputato aveva fornito false generalità ai Carabinieri, destinate a essere riportate nell'atto pubblico (processo-verbale) redatto dagli operanti, e quindi la fattispecie di falsa attestazione a pubblico ufficiale risultava integrata; l'ipotesi di cui all'art. 496 c.p. è residua quando la falsità non abbia attinenza con la formazione di un atto pubblico. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile per difetto di collegamento necessario con i motivi principali. Per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 495 c.p. perché le false generalità fornite dall'imputato erano destinate a essere riportate nell'atto pubblico (processo-verbale) redatto dai pubblici ufficiali; la norma punisce false attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali.

  • art. 496 cod. pen. (falsità in dichiarazioni rese a pubblici ufficiali, ipotesi residuale)

    La fattispecie di cui all'art. 496 c.p. è configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico. Pertanto la semplice risposta a domande non esclude l'integrazione dell'art. 495 se le dichiarazioni sono destinate a costituire elementi di un atto pubblico.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Richiamata dal ricorrente come motivo nuovo, la norma non è stata ritenuta applicabile né è stata valutata nel merito, perché il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile per mancato riferimento necessario ai motivi principali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha ricordato che i vizi di motivazione non sono denunciabili rispetto a questioni di diritto e che la doglianza deve essere ricondotta al profilo della violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma in euro 3.000.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo nuovo (relativo alla tenuità del fatto), non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo aggiunto; la Corte sottolinea i limiti formali dei nuovi motivi in cassazione.

  • art. 16, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    La contravvenzione inerente l'illecita condotta di guida contestata in primo grado è stata confermata in merito dai giudici di merito; la norma è parte della contestazione originaria nei confronti dell'imputato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per la regolamentazione delle conclusioni in Cassazione presentate dal Procuratore generale o dal difensore; nel procedimento la requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata formulata ai sensi di tale previsione normativa.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti nella esposizione dei motivi nel ricorso; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti da tale norma.

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 495 c.p. e art. 496 c.p. non si fonda sulla sola 'spontaneità' delle dichiarazioni: rileva se la falsità aveva attinenza con la formazione di un atto pubblico o fosse destinata a essere riportata in esso; se sì, prevale l'art. 495.
  • Dare false generalità a pubblici ufficiali nel corso di un controllo è frequentemente qualificabile come falsa attestazione in atto pubblico (art. 495) se le informazioni sono destinate a essere trascritte in un verbale o simile atto formale.
  • In cassazione le doglianze sulla motivazione che in realtà sollevano questioni di diritto devono essere ricondotte a motivi di violazione di legge; il mero richiamo ad un vizio di motivazione può risultare inammissibile.
  • Motivi nuovi in cassazione sono ammessi solo se rappresentano un necessario sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali; non possono ampliare l'oggetto dell'impugnazione o introdurre censure non previamente dedotte.
  • Quando un ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La giurisprudenza consolidata considera l'art. 496 c.p. una fattispecie residuale; quindi il difensore che pretende la derubricazione deve provare l'assenza di qualsiasi attinenza della falsità con la formazione di un atto pubblico.

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