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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33952/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, in data 5 novembre 2007, di alcuni dipendenti da una società di telecomunicazioni a una società terza, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda che il Tribunale di Roma aveva poi dichiarato illegittima con sentenze rese in date diverse per i singoli lavoratori. In appello la corte territoriale, riformando il primo grado, ha condannato la società cedente a pagare somme ai lavoratori: per uno di essi, in relazione al periodo successivo alla sentenza che aveva dichiarato illegittima la cessione, come retribuzione dovuta; per gli altri due, in relazione a periodi antecedenti a tale declaratoria, qualificando la domanda di adempimento come infondata ma accogliendo la domanda risarcitoria per la differenza tra quanto percepito dal cessionario e quanto avrebbero percepito alle dipendenze del cedente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 112, 113 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria, che sarebbe stata introdotta solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte ritenuto provato il peggior trattamento economico subito dai lavoratori presso il cessionario, censurando in realtà la valutazione delle prove; 3) violazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c. con riguardo alla posizione di un lavoratore, sostenendo che una consensuale risoluzione del rapporto con il cessionario avrebbe escluso il presupposto dell'azione successiva per differenze retributive o risarcimento. Nel corso del giudizio di legittimità è stata inoltre documentata la conciliazione sopravvenuta tra la società e una delle lavoratrici, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a tale posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della lavoratrice che aveva conciliato la lite in sede sindacale, con effetti anche sulle spese per quella posizione; per il resto ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può introdurre con la comparsa di risposta una domanda nuova, diversa da quella posta a base del ricorso monitorio, quando si riferisca alla medesima vicenda sostanziale, al medesimo bene della vita ed sia connessa per incompatibilità alla domanda originaria, in funzione di economia processuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura, formalmente incardinata sull'art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di merito sul trattamento economico differenziale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché, una volta accertata la nullità o inefficacia della cessione del ramo d'azienda, le vicende risolutive del rapporto con il cessionario, instaurato solo di fatto, non incidono sul rapporto con il cedente ancora in essere, seppure quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione; inoltre, l'interpretazione dell'accordo negoziale spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione al di fuori dei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro insieme agli artt. 112 e 113 c.p.c. per censurare l'ammissibilità della domanda risarcitoria, censura poi respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda nuova perché riferita alla medesima vicenda sostanziale.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere l'incompatibilità tra risoluzione del rapporto con il cessionario e successiva pretesa risarcitoria; la censura è stata respinta.

  • art. 1373 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della tesi della ricorrente.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di cessione del contratto/rapporto; la Corte ha escluso che la risoluzione consensuale del rapporto col cessionario eliminasse il rapporto col cedente, in presenza di cessione invalida.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ribadito che, accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il cedente resta quiescente e le vicende del cessionario non lo estinguono.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come norma del vizio di violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che l'interpretazione dell'accordo negoziale è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre in comparsa di risposta una domanda nuova rispetto a quella monitoria se essa riguarda la stessa vicenda sostanziale, il medesimo bene della vita ed è connessa per incompatibilità alla domanda originaria; tale soluzione è giustificata da esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non è invece configurabile quando la doglianza mira a rimettere in discussione la valutazione o l'apprezzamento delle prove effettuati dal giudice di merito.
  • Accertata la nullità o inefficacia di una cessione di ramo d'azienda, il rapporto con il cedente resta in vita, sia pure quiescente fino alla declaratoria giudiziale; le vicende risolutive del rapporto instaurato con il cessionario, essendo quest'ultimo fondato solo di fatto, non eliminano il presupposto della pretesa verso il cedente.
  • L'interpretazione di un accordo negoziale è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, il processo si arresta per la posizione definita transattivamente, con effetti anche sulle spese relative a quella parte della lite.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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