Cassazione Penale, Ordinanza n. 05532/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, a mezzo del difensore, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La decisione di merito aveva escluso il 131-bis valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, i valori alcolemici prossimi al limite superiore della fascia prevista, la guida in orario notturno e la sintomatologia indicativa di abuso di alcol, con rischio elevato per gli altri utenti della strada; aveva inoltre negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure di legittimità la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto, perché fondata su apprezzamenti logici e coerenti con gli atti; ha altresì ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2 lett. b e 2-sexies, cod. strada
norma incriminatrice posta a base della responsabilità per guida in stato di ebbrezza; la Corte richiama il superamento della fascia alcolemica di riferimento e i dati fattuali valorizzati dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità.
la causa di non punibilità è legittimamente esclusa quando il fatto presenti un disvalore oggettivo non tenue, valutato con motivazione logica e coerente con gli elementi istruttori.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi ostativi di preponderante rilevanza, anche solo con riferimento ai precedenti penali e alla personalità negativa dell'imputato.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e gli indici fattuali che aumentano il pericolo per i terzi, purché la motivazione sia logicamente coerente e aderente agli atti.
- Nel controllo di legittimità, non è censurabile la valutazione di merito che escluda l'art. 131-bis c.p. mediante un percorso argomentativo immune da incongruenze e fondato su circostanze concrete come intensità della condotta, contesto di commissione e rischio creato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo anche quando il giudice valorizzi principalmente i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi, senza dover rispondere analiticamente a ogni deduzione difensiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue quando le doglianze mirano a una rivalutazione del merito e non evidenziano reali vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →