Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per cassazione notificato nel 2022. Nel procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il Presidente aveva rilevato che la parte ricorrente non aveva chiesto la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione e aveva quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c. La parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 391 c.p.c. opponendosi al decreto presidenziale e chiedendo la fissazione dell'udienza collegiale, sostenendo: che la comunicazione del decreto non sarebbe stata validamente eseguita presso il domicilio eletto fisico e non elettronico di tutti i difensori; che uno dei difensori e il domiciliatario avevano domicilio a Roma e non poteva farsi comunicazione in cancelleria; che la comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita a tutti i difensori e presso il domicilio fisico eletto; che in mancanza di tale notifica la Corte avrebbe dovuto decidere il ricorso nel merito; che, inoltre, l'art. 380-bis c.p.c. non sarebbe applicabile ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore. I resistenti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di fissazione dell'udienza. Ha affermato che, nel procedimento accelerato, l'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile solo per denunciare un error in procedendo che abbia inciso sulla formazione della fattispecie estintiva; nel caso concreto, però, non sussisteva alcun vizio della comunicazione. La proposta di definizione del giudizio deve essere comunicata ai difensori secondo la disciplina generale delle comunicazioni telematiche, cioè al domicilio digitale/PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi; solo in caso di impossibilità non imputabile si ricorre alle forme ordinarie. È inoltre sufficiente la comunicazione a uno solo dei procuratori costituiti, e l'elezione di domicilio presso un difensore o domiciliatario non esclude la validità della comunicazione indirizzata ad altro difensore. La Corte ha quindi rigettato l'istanza e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La proposta di definizione del giudizio va comunicata ai difensori; la parte ricorrente può chiedere la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione. La disciplina si applica anche ai ricorsi già introdotti, secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte.
L'istanza di fissazione dell'udienza è ammissibile, nel contesto del decreto di estinzione ex art. 380-bis, solo per far valere un error in procedendo che abbia inciso sulla declaratoria di estinzione; se il vizio non sussiste, la declaratoria resta ferma.
Le comunicazioni nei procedimenti civili devono essere eseguite telematicamente all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi; solo se ciò non è possibile per causa non imputabile al destinatario si applicano le forme ordinarie di notifica.
artt. 136, 137, 141 e 170 c.p.c.
Le comunicazioni al difensore seguono la regola della domiciliazione presso il procuratore costituito; in presenza di più difensori è sufficiente la comunicazione ad uno di essi. L'elezione di domicilio presso un difensore non rende esclusiva la ricezione delle comunicazioni solo presso quel domicilio.
La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori o al suo indirizzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se il destinatario non è domiciliatario esclusivo.
comma 1-quater e comma 1-bis
La natura impugnatoria del rimedio comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 3, comma 28, lett. g; art. 35, comma 6
La nuova disciplina dell'art. 380-bis si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato prima del 1/1/2023, se non era stata ancora fissata udienza o adunanza.
d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012
Costituisce la disciplina generale delle comunicazioni telematiche ai difensori nei procedimenti civili.
Massime di principio
- Nel procedimento di decisione accelerata del ricorso per cassazione, la mancata richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta può legittimare la declaratoria di estinzione del giudizio.
- L'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. contro il decreto di estinzione è ammissibile solo per dedurre un vizio processuale che abbia inciso sulla formazione della fattispecie estintiva; non consente una nuova trattazione del merito del ricorso.
- Le comunicazioni ai difensori nel processo civile devono essere effettuate, di regola, all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi; la mancata consegna per cause imputabili al difensore non impone alla cancelleria ulteriori rinnovi della comunicazione.
- In presenza di più procuratori costituiti, è sufficiente la comunicazione a uno solo di essi, poiché la rappresentanza processuale produce effetti verso ciascun difensore costituito.
- L'elezione di domicilio presso un difensore o presso un domiciliatario non trasforma quel luogo nell'unico recapito valido per le comunicazioni o notificazioni processuali, salvo ipotesi esclusive previste dalla legge.
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