Cassazione Civile, Ordinanza n. 24643/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino cinese ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli che aveva convalidato il provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, del T.U. immigrazione e dell'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che il decreto espulsivo fosse illegittimo perché tradotto solo in lingua inglese e non in lingua cinese, quindi non comprensibile al destinatario, che conosceva la sola lingua cinese. Ha richiamato anche l'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU e l'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso non si confrontava con i rilievi della proposta ex art. 380-bis c.p.c., secondo cui il ricorso era improcedibile per omesso deposito del provvedimento impugnato e comunque inammissibile perché notificato al Ministero dell'Interno/Avvocatura generale dello Stato anziché alla Prefettura quale autorità che aveva emesso il decreto impugnato. Dal fascicolo risultava infatti depositato solo il provvedimento del Giudice di Pace di convalida della misura alternativa al trattenimento, mentre non risultava il decreto di espulsione oggetto delle censure. Le difese successive insistevano solo sulla questione della mancata traduzione del provvedimento espulsivo, senza sanare tali carenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo decisivo il mancato deposito del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre richiamato il diverso profilo di inammissibilità per errata individuazione della parte intimata, essendo il ricorso stato proposto contro il Ministero dell'Interno e notificato all'Avvocatura generale dello Stato invece che alla Prefettura competente. Non essendosi costituita la parte intimata, la Corte ha disposto nulla per le spese. Ha poi applicato l'art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende per colpa grave nell'aver insistito nella decisione del ricorso senza normale diligenza, nonché ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha valorizzato la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi di questa norma e ha ritenuto che il ricorso dovesse essere definito in conformità ad essa.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È stato ritenuto necessario il deposito del provvedimento impugnato; la mancanza del decreto di espulsione ha determinato l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di traduzione del decreto di espulsione in lingua comprensibile allo straniero.
art. 12, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di traduzione del provvedimento espulsivo in lingua comprensibile.
art. 6, comma 3, lett. a), CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di comprensione dell'atto limitativo della libertà personale.
art. 14, comma 3, lett. a), Patto internazionale sui diritti civili e politici
Invocato dal ricorrente a supporto della censura sulla mancata traduzione dell'atto.
art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998
È il riferimento del provvedimento di convalida della misura alternativa al trattenimento, che risultava depositato ma non coincideva con l'atto effettivamente impugnato.
Poiché il ricorso era deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la responsabilità aggravata e ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in ragione della colpa grave del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento deve essere depositato il provvedimento specificamente impugnato; il deposito di un atto diverso non sana la mancanza e comporta improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità contro un decreto prefettizio di espulsione, il ricorso va proposto e notificato nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; l'errata evocazione del Ministero dell'Interno in luogo della Prefettura determina inammissibilità.
- Le censure di merito sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato non possono superare carenze processuali preliminari, come il difetto di deposito del provvedimento e la scorretta individuazione della parte resistente.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente insiste senza confrontarsi con i rilievi di improcedibilità o inammissibilità, può essere applicata la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave.
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