Cassazione Penale, Sentenza n. 18501/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) nullità processuale per non essere stato udito, a causa di un malfunzionamento della piattaforma Teams, quando aveva chiesto di rendere spontanee dichiarazioni alla chiusura della discussione; 2) vizio di motivazione per mancata e illogica valutazione delle argomentazioni difensive e per errata qualificazione dell'intimazione a visita medica come atto d'ufficio; 3) mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che l'agente penitenziario avrebbe compiuto atti arbitrari (rifiuto di consegnare la radio autorizzata e imposizione della visita medica) e che l'agente Filato avesse consultato il fascicolo del pubblico ministero prima dell'audizione compromettendone la genuinità; 4) censura sull'applicazione della recidiva, sulla commisurazione della pena e sull'omessa indicazione dei parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la richiesta di rendere spontanee dichiarazioni è intervenuta tardivamente, dopo la chiusura della discussione e con l'apertura della fase deliberativa (che può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 524 c.p.p.); i motivi relativi alla motivazione e alla scriminante (art. 393-bis c.p.) sono stati giudicati inammissibili perché configurano censure in fatto sull'iter argomentativo della sentenza di merito: la Corte ha ritenuto legittimo l'invito dell'agente a sottoporre il detenuto a visita medica (atto d'ufficio non arbitrario) e valutato che le espressioni minacciose e ingiuriose del detenuto hanno impedito all'agente di portarvi avanti l'azione; la consultazione del fascicolo da parte del pubblico ufficiale è stata ritenuta lecita; la contestazione sulla recidiva e sull'entità della pena è stata respinta in quanto la pena è stata comminata nel minimo edittale e la Corte ha motivato la mancata esclusione della recidiva in relazione ai numerosi precedenti dell'imputato. Il provvedimento di merito (conferma della condanna a sei mesi di reclusione) è dunque stato confermato nella sostanza.
Norme richiamate
Richiamato per la riqualificazione del fatto contestato dalla Corte d'appello; la Corte ha riqualificato la fattispecie in base a tale disposizione
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Contestualizza lo stato detentivo dell'imputato (regime penitenziario differenziato) al momento del fatto
art. 24 Cost.
Richiamato tra le norme a presidio del diritto di difesa nell'impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che il diritto non sia stato violato nelle modalità dedotte
Stabilisce il diritto dell'imputato e del difensore di intervenire per ultimi nella discussione; la Corte ha interpretato questo diritto come riferito alla fase delle conclusioni e non estendibile alle dichiarazioni spontanee rese dopo la chiusura della discussione
La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la fase deliberativa può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove, non per raccogliere dichiarazioni spontanee tardive
Invocata come scriminante per atti compiuti dal pubblico ufficiale; la Corte ha precisato che essa si applica solo quando l'azione del pubblico ufficiale eccede arbitrariamente le attribuzioni funzionali, cosa non riscontrata nel caso (l'invito alla visita è atto d'ufficio a tutela della salute)
Richiamato nella censura sulla determinazione della pena; la Corte ha osservato che i criteri di cui all'art. 133 vanno richiamati quando la pena base è pari o superiore al medio edittale e che, essendo stata inflitta la pena nel minimo edittale, non sussisteva l'obbligo di richiamarli dettagliatamente
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe
Richiamate per giustificare la trattazione del procedimento in camera di consiglio con le modalità previste per il periodo emergenziale (videoconferenza)
Massime di principio
- La richiesta di rendere spontanee dichiarazioni deve essere formulata prima della chiusura della discussione; se avanzata dopo, durante la fase deliberativa, è tardiva e non determina nullità automatica, anche in udienze in videoconferenza
- La deliberazione può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove (art. 524 c.p.p.); difficoltà tecniche della piattaforma non comportano di per sé la ripetizione dell'udienza se la richiesta di intervenire è tardiva
- La scriminante per atti del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) richiede la dimostrazione di un comportamento arbitrario ed eccedente le funzioni; atti rivolti a tutela della salute del detenuto (es. invito a visita medica) difficilmente sono qualificabili come arbitrari
- Le censure che impugnano la valutazione probatoria e l'iter argomentativo della sentenza di merito sono spesso inammissibili in Cassazione quando si risolvono in richieste di riesame dei fatti e della valutazione delle prove
- La consultazione da parte del pubblico ufficiale di documenti depositati nel fascicolo del pubblico ministero è lecita se si tratta di atti e documenti redatti dall'ufficiale stesso o comunque disponibili nel fascicolo esaminato dalle parti
- L'applicazione della recidiva e la determinazione della pena devono essere motivate, ma l'obbligo di richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p. è meno stringente quando la pena è fissata al minimo edittale
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