Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18501/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) nullità processuale per non essere stato udito, a causa di un malfunzionamento della piattaforma Teams, quando aveva chiesto di rendere spontanee dichiarazioni alla chiusura della discussione; 2) vizio di motivazione per mancata e illogica valutazione delle argomentazioni difensive e per errata qualificazione dell'intimazione a visita medica come atto d'ufficio; 3) mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che l'agente penitenziario avrebbe compiuto atti arbitrari (rifiuto di consegnare la radio autorizzata e imposizione della visita medica) e che l'agente Filato avesse consultato il fascicolo del pubblico ministero prima dell'audizione compromettendone la genuinità; 4) censura sull'applicazione della recidiva, sulla commisurazione della pena e sull'omessa indicazione dei parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la richiesta di rendere spontanee dichiarazioni è intervenuta tardivamente, dopo la chiusura della discussione e con l'apertura della fase deliberativa (che può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 524 c.p.p.); i motivi relativi alla motivazione e alla scriminante (art. 393-bis c.p.) sono stati giudicati inammissibili perché configurano censure in fatto sull'iter argomentativo della sentenza di merito: la Corte ha ritenuto legittimo l'invito dell'agente a sottoporre il detenuto a visita medica (atto d'ufficio non arbitrario) e valutato che le espressioni minacciose e ingiuriose del detenuto hanno impedito all'agente di portarvi avanti l'azione; la consultazione del fascicolo da parte del pubblico ufficiale è stata ritenuta lecita; la contestazione sulla recidiva e sull'entità della pena è stata respinta in quanto la pena è stata comminata nel minimo edittale e la Corte ha motivato la mancata esclusione della recidiva in relazione ai numerosi precedenti dell'imputato. Il provvedimento di merito (conferma della condanna a sei mesi di reclusione) è dunque stato confermato nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato per la riqualificazione del fatto contestato dalla Corte d'appello; la Corte ha riqualificato la fattispecie in base a tale disposizione

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Contestualizza lo stato detentivo dell'imputato (regime penitenziario differenziato) al momento del fatto

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra le norme a presidio del diritto di difesa nell'impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che il diritto non sia stato violato nelle modalità dedotte

  • art. 523, comma 5 c.p.p.

    Stabilisce il diritto dell'imputato e del difensore di intervenire per ultimi nella discussione; la Corte ha interpretato questo diritto come riferito alla fase delle conclusioni e non estendibile alle dichiarazioni spontanee rese dopo la chiusura della discussione

  • art. 524, comma 3 c.p.p.

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la fase deliberativa può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove, non per raccogliere dichiarazioni spontanee tardive

  • art. 393-bis c.p.

    Invocata come scriminante per atti compiuti dal pubblico ufficiale; la Corte ha precisato che essa si applica solo quando l'azione del pubblico ufficiale eccede arbitrariamente le attribuzioni funzionali, cosa non riscontrata nel caso (l'invito alla visita è atto d'ufficio a tutela della salute)

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nella censura sulla determinazione della pena; la Corte ha osservato che i criteri di cui all'art. 133 vanno richiamati quando la pena base è pari o superiore al medio edittale e che, essendo stata inflitta la pena nel minimo edittale, non sussisteva l'obbligo di richiamarli dettagliatamente

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe

    Richiamate per giustificare la trattazione del procedimento in camera di consiglio con le modalità previste per il periodo emergenziale (videoconferenza)

Massime di principio

  • La richiesta di rendere spontanee dichiarazioni deve essere formulata prima della chiusura della discussione; se avanzata dopo, durante la fase deliberativa, è tardiva e non determina nullità automatica, anche in udienze in videoconferenza
  • La deliberazione può essere sospesa solo per l'assunzione di nuove prove (art. 524 c.p.p.); difficoltà tecniche della piattaforma non comportano di per sé la ripetizione dell'udienza se la richiesta di intervenire è tardiva
  • La scriminante per atti del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) richiede la dimostrazione di un comportamento arbitrario ed eccedente le funzioni; atti rivolti a tutela della salute del detenuto (es. invito a visita medica) difficilmente sono qualificabili come arbitrari
  • Le censure che impugnano la valutazione probatoria e l'iter argomentativo della sentenza di merito sono spesso inammissibili in Cassazione quando si risolvono in richieste di riesame dei fatti e della valutazione delle prove
  • La consultazione da parte del pubblico ufficiale di documenti depositati nel fascicolo del pubblico ministero è lecita se si tratta di atti e documenti redatti dall'ufficiale stesso o comunque disponibili nel fascicolo esaminato dalle parti
  • L'applicazione della recidiva e la determinazione della pena devono essere motivate, ma l'obbligo di richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p. è meno stringente quando la pena è fissata al minimo edittale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.