Cassazione Penale, Sentenza n. 51668/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la rideterminazione delle pene operata dalla Corte d\'Appello in sede di rinvio dalla Cassazione. Le censure principali erano: per CEDOLA e GIAQUINTO il diniego delle circostanze attenuanti generiche; per FRENNA l\'illegittimo aumento dell\'aumento per continuazione (reformatio in peius rispetto al giudicato parziale lasciato dalla Cassazione); per GIOIA la violazione del divieto di reformatio in pejus e insufficiente motivazione nella scelta della pena dopo la pronuncia costituzionale che ha modificato il minimo edittale; per GIULIANO la presunta carenza probatoria circa il ruolo di mandante nel tentato omicidio e la non corretta applicazione dell\'aggravante mafiosa; per IOIA LUCIA e POLLARO questioni sul calcolo della pena per il rito abbreviato e sulla corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha deciso: - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CEDOLA Salvatore, GIAQUINTO Domenico, GIOIA Ciro, IOIA Lucia e POLLARO Gennaro (condannandoli alle spese processuali e, per inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende); - ha annullato senza rinvio, limitatamente all\'aumento per continuazione superiore a sei mesi, la sentenza impugnata nei confronti di FRENNA Salvatore, rideterminando la pena complessiva per i capi D) ed E) in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa (eliminando dall\'aumento operato anni 1 e mesi 6); - ha rigettato il ricorso di GIULIANO Giuseppe (mantenendo le condanne, ritenendo fondate le motivazioni sul ruolo e sull\'aggravante mafiosa) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali; - ha rigettato la richiesta della parte civile Comune di Napoli di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per genericità della domanda. Sono state altresì confermate le valutazioni di merito circa l\'esame delle intercettazioni e la discrezionalità del giudice nel valutare l\'esito sanzionatorio, salvo i limiti di legge e dei giudicati parziali lasciati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione dei motivi nei ricorsi di cassazione rinviati alla Corte d\'appello: i motivi sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
La Corte ha ritenuto che, ai fini della quantificazione della pena, l\'elemento aggravante richiede connotazioni rilevanti e speciali; la mancata valorizzazione di un ruolo qualificato nel sodalizio non esclude automaticamente la rilevanza di altri elementi di disvalore.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norme sulla normativa sugli stupefacenti: la Corte ha applicato i criteri di continuità e di determinazione della pena tra reati di diversa gravità e ha rispettato i giudicati parziali relativi all\'aumento per continuazione cristallizzati dalla Cassazione.
Regola il divieto della reformatio in pejus nel processo di impugnazione e la disciplina della competenza del giudice d\'appello: la Corte ha precisato i limiti alla modifica in peius quando la Cassazione ha cristallizzato aspetti (giudicato parziale) e ha confermato che la rideterminazione della pena è ammissibile se complessivamente più favorevole o entro i limiti consentiti dalla pronuncia di annullamento.
Riferito agli aumenti per continuazione: la Corte ha eliminato dall\'aumento per continuazione la quota eccedente quanto cristallizzato dalla Cassazione (mesi sei), correggendo la pena complessiva.
art. 416-bis cod. pen. (e art. 416-bis.1)
Aggravante mafiosa nella forma agevolativa: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla sussistenza dell\'aggravante quando il fatto si inserisce in un quadro di dominio territoriale e di articolazione del gruppo che mostra un vantaggio per l\'organizzazione, anche se non esclusivamente determinato dall\'interesse personale di un esecutore.
Prevede la condanna alle spese processuali: su questa base è stato condannato GIULIANO Giuseppe al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Ha modificato il minimo edittale per talune fattispecie di stupefacenti; la Corte di legittimità ha confermato che, anche se il giudice di appello non si attesta esattamente sul nuovo minimo, non c\'è violazione del divieto di reformatio in pejus se la pena complessiva è comunque diminuita e motivata congruamente.
artt. 132 e 133 cod. pen., art. 24 Cost.
Riguardano la determinazione della pena e i criteri di motivazione: la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della diminuzione per il rito abbreviato e adeguata la motivazione sui criteri di quantificazione della pena, quando le aggravanti e la recidiva erano state già escluse.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato ciascun ricorrente inammissibile al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche è valutazione di merito: la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o l\'insufficienza motivazionale; il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente a profili determinati (\'giudicato parziale\'), il giudice di rinvio non può modificare in peius gli elementi già crystallizzati: aumenti per continuazione o altre voci cristallizzate devono essere rispettate o corrette solo entro i limiti fissati dalla Cassazione.
- Le intercettazioni sono materia principalmente fattuale e la loro interpretazione compete al giudice di merito: la Cassazione controlla solo la manifesta illogicità o l\'irragionevolezza delle conclusioni tratte dal giudice di merito.
- In caso di succedersi di norme più favorevoli (es. decisioni costituzionali che abbassano il minimo edittale), il giudice d\'appello può rideterminare la pena anche non attestandosi esattamente sul nuovo minimo, purché la pena complessiva sia più favorevole e la motivazione sia congrua.
- Il calcolo della diminuzione per il rito abbreviato deve essere aritmeticamente corretto e motivato; divergenze meramente formali devono essere corrette, ma non sono causa automatica di annullamento se la pena finale è legittima.
- Le richieste di condanna al rimborso delle spese civili devono essere determinate e specifiche: la genericità della domanda può condurre al rigetto anche se la parte civile è ammessa.
- I ricorsi inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e il pagamento delle spese processuali; la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche immediate.
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