Cassazione Civile, Ordinanza n. 27469/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita stipulato nell'ottobre 2007 per un locale commerciale da costruire, al prezzo di euro 260.000, con previsione di stipula del definitivo entro il 2009. I promissari acquirenti versavano euro 96.000, di cui euro 50.000 a titolo di caparra confirmatoria ed euro 46.000 come acconto prezzo. Non essendo stato stipulato il definitivo entro il termine, le parti intrattenevano nel 2010 scambi di corrispondenza sul ritardo e sulle sue cause. I promissari acquirenti agivano davanti al tribunale chiedendo di accertare il grave inadempimento della promittente venditrice, la legittimità del recesso comunicato l'8 luglio 2010 e la condanna della venditrice alla restituzione del doppio della caparra, oltre alla restituzione dell'acconto prezzo e dell'IVA. La convenuta sosteneva che il termine non fosse essenziale, che il ritardo dipendesse da richieste di modifiche interne formulate dagli acquirenti e, in via riconvenzionale, chiedeva di trattenere la caparra. Il tribunale rigettava la domanda degli attori e dichiarava inammissibile la riconvenzionale; la corte d'appello riformava la decisione accogliendo la domanda degli acquirenti. In cassazione la promittente venditrice deduceva, con due motivi, che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come legittimo un recesso non pattuito ex art. 1373 c.c., confondendolo con il recesso ex art. 1385 c.c., e che avesse omesso di considerare due raccomandate della società costruttrice che avrebbero mostrato un comportamento inadempiente anche degli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudice d'appello non aveva riconosciuto un recesso convenzionale ex art. 1373 c.c., ma aveva applicato il recesso previsto dall'art. 1385, comma 2, c.c., che spetta alla parte non inadempiente quando la controparte sia gravemente inadempiente. In concreto, la corte territoriale aveva accertato che, pur non essendo il termine del 2009 essenziale, la promittente venditrice aveva ingiustificatamente procrastinato la stipula del definitivo per mesi, fino a metà ottobre 2010, senza provare la non imputabilità del ritardo, mentre gli acquirenti si erano attivati per ottenere l'adempimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio: la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta effettiva, coerente e rispettosa dei limiti del sindacato di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla forza vincolante del contratto, rispetto alla quale il recesso convenzionale costituisce deroga pattizia
"se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto [...]"
riguarda il recesso convenzionale, che deve essere espressamente pattuito; la Corte lo distingue dal recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.
nel comma 2 consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal contratto per grave inadempimento della controparte e di esigere il doppio della caparra confirmatoria
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma il testo evidenzia che la corretta norma processuale evocabile era l'art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto
Cass. SU 8053/2014
richiamata come parametro del controllo sulla motivazione in cassazione, che non impone al giudice di merito di confutare ogni singolo elemento probatorio
Cass. 18392/2022
richiamata per la distinzione tra recesso convenzionale e recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.
Massime di principio
- Il recesso convenzionale ex art. 1373 c.c. e il recesso previsto dall'art. 1385, comma 2, c.c. sono istituti diversi: il primo deriva da una clausola pattizia che attribuisce a una parte la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal contratto, mentre il secondo presuppone l'inadempimento grave della controparte e opera come rimedio legale collegato alla caparra confirmatoria.
- Nel contratto preliminare, il mancato rispetto del termine di stipula non impedisce di per sé la tutela della parte adempiente quando il ritardo della controparte sia ingiustificato e imputabile: ciò può legittimare la dichiarazione di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. e la domanda di restituzione del doppio della caparra.
- Ai fini del recesso per inadempimento con caparra confirmatoria, il giudice deve accertare l'imputabilità dell'inadempimento e la sua non scarsa importanza, ma può farlo valorizzando il complesso del comportamento delle parti e non solo il dato formale della scadenza contrattuale.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: è sufficiente che la sentenza impugnata esponga una motivazione effettiva, coerente e non meramente apparente; il giudice di merito non è tenuto a discutere espressamente ogni singolo elemento di prova o a confutare ogni deduzione contraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →