Cassazione Civile, Ordinanza n. 38258/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise, pari a Euro 605.599,00, emesso nei confronti del titolare della concessione di un distributore stradale di carburanti, ritenuto obbligato in solido con il gestore dell’impianto in forza di un contratto di affitto d’azienda. Il gestore era stato coinvolto in un procedimento penale per contrabbando di prodotti energetici, con ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo e mancato versamento dell’accisa negli anni 2014-2015. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del concessionario; la Commissione tributaria regionale aveva poi confermato l’esito favorevole al contribuente, rilevando l’assenza di elementi da cui desumere una compartecipazione del concessionario alla gestione illecita dell’affittuario. L’Agenzia delle Dogane ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 25, comma 5, d.lgs. 504/1995 per aver escluso la responsabilità fiscale solidale del concessionario; omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia la comunicazione di modifica dell’impianto e della licenza di esercizio; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 472/1997 per non avere affermato la corresponsabilità del concessionario rispetto alla violazione dei doveri di controllo sull’operato del gestore, incluso il contrabbando. Il controricorso sosteneva l’assenza di una responsabilità del concessionario per non avere partecipato né avuto conoscenza della gestione illecita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, esaminati congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che la responsabilità solidale del concessionario, prevista dalla disciplina sulle accise per gli impianti di distribuzione di carburanti, non viene meno per il solo fatto che il gestore abbia posto in essere condotte delittuose o che il concessionario non abbia percepito gli utili o non si sia ingerito nella conduzione dell’impianto. È invece decisivo verificare se il concessionario abbia assolto il dovere di diligenza e i poteri di ispezione e controllo imposti dalla legge; in difetto, la responsabilità solidale permane. La CTR, dunque, non si è attenuta al principio di diritto richiamato dalla Cassazione secondo cui il concessionario risponde in solido, salvo prova del diligente esercizio dei poteri di ispezione e controllo.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. 504/1995
"Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto... Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso"
La norma fonda una responsabilità fiscale solidale del concessionario con il gestore dell’impianto per gli obblighi derivanti dalla gestione, senza che sia necessario provare una partecipazione materiale o consapevole alla condotta illecita del gestore.
art. 19, comma 3, d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269
"Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti"
La disposizione è valorizzata come base normativa dei poteri-doveri di vigilanza e controllo del concessionario, rilevanti ai fini della sua responsabilità solidale.
L’obbligazione di accisa sorge al momento della fabbricazione o importazione e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
È richiamato come norma incriminatrice del contrabbando nel procedimento penale a carico del gestore, indice dello svincolo irregolare dal regime sospensivo.
art. 1176, secondo comma, c.c.
La verifica della responsabilità del concessionario passa attraverso il parametro della diligenza professionale nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
È richiamato dal ricorrente per affermare la corresponsabilità del concessionario in relazione agli obblighi tributari e di controllo.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi agli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la responsabilità fiscale solidale del concessionario con il gestore può derivare direttamente dalla legge e non richiede la prova di una partecipazione soggettiva alla condotta illecita.
- Quando la legge attribuisce al concessionario poteri di accesso, ispezione e controllo sull’impianto, la sua responsabilità può essere esclusa solo se egli dimostra di avere diligentemente esercitato tali poteri.
- L’illecito penale del gestore, anche se connotato da contrabbando o svincolo irregolare dal regime sospensivo, non elimina di per sé l’obbligazione solidale del soggetto gravato dal potere-dovere di vigilanza.
- Ai fini dell’accertamento della responsabilità solidale, è irrilevante la mancata percezione degli utili o la mancata ingerenza nella gestione, se permane il mancato assolvimento dell’obbligo legale di controllo.
- In presenza di una specifica norma che impone la solidarietà fiscale, il giudice di merito deve verificare l’adempimento dei doveri di diligenza e vigilanza secondo il parametro dell’art. 1176, comma 2, c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →