Cassazione Civile, Sentenza n. 8856/2020 del 13/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 2 agosto 2018, che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 maggio 2018, a sua volta reiettiva del ricorso contro il diniego della Commissione territoriale. In sede di merito era stato rilevato che il richiedente non aveva riferito persecuzioni in Mali e aveva dichiarato di essere giunto in Italia per curarsi dopo essere stato respinto dalla Francia; non aveva allegato vicende personali integranti i presupposti della protezione sussidiaria né una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, e i suoi cinque figli erano rimasti in Mali senza conseguenze gravi. La domanda umanitaria era stata respinta perché non risultavano allegati motivi di salute, condizioni personali di vulnerabilità o altre situazioni di fragilità. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame delle dichiarazioni e delle allegazioni sulle condizioni del Paese, la mancata considerazione dell’integrazione in Italia e l’omessa cooperazione istruttoria, nonché l’erronea valutazione della pericolosità e della violenza generalizzata in Mali e una motivazione asseritamente apparente. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che le condizioni sociopolitiche del Mali e l’assenza di garanzie di sicurezza giustificassero la protezione sussidiaria. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del D.Lgs. n. 286/1998, dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 CEDU, deducendo la necessità della protezione umanitaria per le condizioni socioeconomiche del Paese e la conseguente difficoltà di assicurare a sé e alla famiglia una vita dignitosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi due motivi sono inammissibili perché, pur formalmente prospettati anche come violazioni di legge e omesso esame, esprimono un dissenso rispetto alle valutazioni di fatto motivate della Corte d’appello; non ricorrevano né erano stati allegati i ristretti vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile perché assume che la sola situazione sociopolitica del Mali basti a fondare la protezione sussidiaria e sollecita una nuova valutazione dei fatti: la Corte d’appello aveva escluso, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, sia un conflitto armato con violenza indiscriminata di intensità tale da creare un rischio grave e individuale per un civile per la sola presenza nel territorio, sia un pericolo individuale risultante dal racconto. Il quarto motivo è manifestamente inammissibile per genericità e difetto di specificità: il richiamo alle condizioni di vita in Mali non individuava una concreta condizione personale di vulnerabilità trascurata dal giudice, sicché restava non impugnata la ragione del rigetto della domanda umanitaria, fondata sull’assenza di allegazioni o documenti relativi a vulnerabilità personale o sanitaria. Non si è provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili
Il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto è circoscritto alla mancanza assoluta di motivazione o a contraddizioni e incomprensibilità manifeste; non consente di sostituire una diversa valutazione delle risultanze di causa a quella motivata del giudice di merito.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, in realtà, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” – quale è il richiedente – derivante da quella violenza
La protezione sussidiaria prevista dalla norma richiede un conflitto armato e un livello di violenza indiscriminata tale da generare, in conseguenza del conflitto, una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile; la situazione generale del Paese, da sola, non basta.
la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito
La censura di falsa applicazione della legge per erronea sussunzione presuppone che i fatti accertati dal giudice di merito siano mantenuti fermi; non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione fattuale e ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
La norma è richiamata dal ricorrente quale fondamento della domanda di protezione umanitaria, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, senza enunciarne un’interpretazione di merito.
La Corte non esamina nel merito la portata della disposizione: decide che il motivo non individua concretamente la condizione personale di vulnerabilità asseritamente trascurata.
La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno della protezione umanitaria e del divieto di espulsione, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, senza enunciarne un’interpretazione di merito.
La Corte non decide nel merito l’applicazione del divieto previsto dalla disposizione; rileva che le deduzioni non specificano una vulnerabilità personale concreta.
art. 10 Cost.
La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno della domanda umanitaria, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, senza enunciarne un’interpretazione.
La Corte non formula una regola interpretativa sull’articolo; considera inammissibile la censura perché non individua la concreta condizione di vulnerabilità che sarebbe stata omessa.
art. 3 CEDU
La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno della domanda umanitaria, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, senza enunciarne un’interpretazione.
La Corte non decide nel merito la dedotta violazione della disposizione; il motivo è inammissibile perché non specifica la vulnerabilità personale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali: la ricostruzione del fatto del giudice di merito è censurabile nei limiti dei vizi motivazionali ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia in presenza di motivazione mancante o affetta da inconciliabilità manifesta, perplessità o incomprensibilità obiettiva.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge per errore di sussunzione presuppone che l’accertamento fattuale del giudice di merito sia assunto come fermo; le critiche rivolte alla ricostruzione dei fatti non sono deducibili sotto tale veste.
- Ai fini della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, occorrono sia un conflitto armato, interno o internazionale, sia una violenza conseguente di intensità tale da determinare per il civile una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. I rischi generali cui è esposta la popolazione, di regola, non costituiscono da soli tale minaccia.
- La censura relativa alla protezione umanitaria deve indicare in modo specifico la condizione personale di vulnerabilità che il giudice avrebbe omesso di valutare; il solo richiamo alle condizioni socioeconomiche generali del Paese d’origine, senza allegazioni concrete sulla situazione individuale, non soddisfa tale onere di specificità.
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