Cassazione Penale, Sentenza n. 38207/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Frosinone del 25/03/2025 che aveva dichiarato la continuazione tra reati accertati con diverse sentenze e rideterminato la pena complessiva. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 125 e 546, lett. e), c.p.p., e censurava la logica e la motivazione della quantificazione degli aumenti in continuazione: in particolare si contestava la mancata omologazione degli ulteriori aumenti di pena a quelli fissati in altra sentenza (Corte di appello di Bari 17/04/2013), l'errata individuazione del parametro di riferimento e il travisamento quantitativo dei valori indicati (differenza tra importi al lordo e al netto della riduzione per il rito abbreviato).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato il reato più grave, confermato la pena relativa (delitto di omicidio aggravato) e motivato distintamente gli aumenti per i reati satellite. Il Giudice dell'esecuzione ha inoltre valutato legittimamente di non applicare meccanicamente gli aumenti indicati dal ricorrente perché: a) i precedenti aumenti risultavano gravemente viziati da errori dosimetrici non emendabili per mancata impugnazione dal P.M.; b) alcune decisioni di riferimento erano state pronunciate con rito abbreviato (con la conseguente riduzione applicabile solo a quei reati), mentre i reati oggetto della sentenza del 16/11/2020 erano emersi in giudizio ordinario e giudicati più gravi; c) la serie criminosa della provincia di Taranto evidenziava una maggiore gravità e il ruolo criminogeno del ricorrente (fornitore all'ingrosso), giustificando autonome scelte dosimetriche. Sulla base di queste considerazioni il giudice ha quantificato gli aumenti per la nuova continuazione in anni 3 e mesi 6, determinando la pena complessiva in anni 23 e mesi 6 di reclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad altre sanzioni processuali conformemente all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma evocata nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione formale o sostanziale rispetto ai poteri del giudice dell'esecuzione.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo come vizio di motivazione; la Corte ha giudicato le censure aspecifiche e non idonee a invalidare la motivazione del giudice dell'esecuzione.
Richiamato implicitamente con riferimento ai criteri di individualizzazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve applicare i criteri di legge per la personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena in rapporto alla gravità e alle circostanze del caso concreto.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Applicazione della riduzione per il rito abbreviato: la Corte ricorda che, nella continuazione fra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, la diminuzione si applica solo ai reati giudicati con il rito abbreviato, impedendo una meccanica trasposizione dosimetrica.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale sostanziale relativa ai reati di droga; le violazioni ex art. 73 erano i reati satellite per i quali il giudice dell'esecuzione ha calcolato autonomi aumenti tenendo conto della gravità e del ruolo dell'imputato.
Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)
Principio giurisprudenziale citato: la riduzione per il rito abbreviato si applica soltanto ai reati decisi con abbreviato quando la continuazione riguarda reati decisi con riti diversi.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata per ribadire i criteri di motivazione nella determinazione della pena per reato continuato: obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite in rapporto all'entità dell'aumento.
Richiamato in tema di limiti alla cumulazione e proporzione delle pene: il giudice deve evitare un surrettizio cumulo materiale e rispettare i limiti costituzionali/legali.
Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese per il ricorrente; la Corte ha applicato la previsione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella liquidazione degli aumenti in caso di continuazione: deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con un grado motivazionale correlato all'entità degli aumenti.
- Quando la continuazione ricomprende reati decisi con rito ordinario e con rito abbreviato, la diminuzione prevista per l'abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica soltanto ai reati giudicati con il rito abbreviato e non legittima una trasposizione meccanica degli importi dosimetrici tra riti diversi.
- Errori dosimetrici contenuti in sentenze di merito non impugnate dal Pubblico ministero sono, in genere, non emendabili e possono essere considerati dal giudice dell'esecuzione come elemento che impedisce l'adozione tout court di parametri sanzionatori contenuti in quelle decisioni.
- La gravità complessiva della serie criminosa e il ruolo criminogeno dell'imputato (es. fornitore all'ingrosso) sono fattori idonei a giustificare aumenti autonomi della pena nella determinazione della continuazione.
- Le censure generiche e aspecifiche sulla misura degli aumenti non sono idonee a scalfire una motivazione che abbia adeguatamente esplicitato i criteri di scelta e la proporzione tra le pene; per impugnare con successo occorre contestare in modo mirato il profilo dosimetrico e la motivazione relativa a ciascun aumento.
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